Ottemperanza al giudicato e rateizzazione del TFS: nessun ritardo imputabile all’INPS (TAR Trentino-Alto Adige n. 259 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha accertato il diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, il termine per l’adempimento dell’INPS non è quello dei centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, ma quello risultante dalla disciplina speciale della rateizzazione dettata dall’art. 12, commi 7 e 8, del D.L. n. 78/2010. Quest’ultima prevale in quanto regola specifica del pagamento della buonuscita e non è derogata dalla sentenza di accertamento, che lascia inalterate le tempistiche di liquidazione. Ne consegue che, finché non scade il termine della seconda rata, non è configurabile alcun inadempimento e il ricorso per ottemperanza è inammissibile o, nella specie, infondato. La sentenza di accertamento non contiene un obbligo di pagamento di somme entro un termine certo e non integra, dunque, il titolo esecutivo richiamato dall’art. 14 citato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal medesimo TRGA, con sentenza n. 158/2024, l’accertamento del diritto a che l’indennità di buonuscita fosse determinata includendo nella base di calcolo sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. La sentenza, notificata all’INPS e non appellata, era passata in giudicato.
Non ritenendo satisfatto il proprio diritto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine all’Ente di pagare entro trenta giorni le somme dovute, comprensive dei sei scatti, con interessi dal giorno di maturazione del diritto al saldo. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza della domanda: l’indennità, di importo compreso tra 50.000 e 100.000 euro lordi, andava corrisposta in due rate secondo l’art. 12, commi 7 e 8, del D.L. n. 78/2010; la prima era già stata erogata, la seconda sarebbe stata liquidata a febbraio 2026 includendo il beneficio riconosciuto in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sul termine entro cui l’Amministrazione deve dare esecuzione al giudicato. Il ricorrente sosteneva che il termine fosse quello dei centoventi giorni fissato dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 e che, essendo spirato, l’inerzia dell’INPS integrasse inadempimento.
Il Tribunale ha respinto questa impostazione. La disposizione richiamata presuppone un provvedimento giurisdizionale che comporti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro un termine dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel caso di specie, invece, la sentenza n. 158/2024 è una pronuncia di mero accertamento del diritto all’inclusione del beneficio nel calcolo del TFS: essa non fissa alcun termine di pagamento e lascia inalterate le tempistiche stabilite dalla normativa speciale che disciplina la buonuscita.
Tale normativa è l’art. 12, commi 7 e 8, del D.L. n. 78/2010, che impone la corresponsione rateizzata delle indennità una tantum in ragione dell’importo lordo complessivo e prevede che la prima scadenza utile resti quella vigente, con il secondo e il terzo importo annuale riconosciuti rispettivamente dopo dodici e ventiquattro mesi. Applicando la norma al caso concreto, il Collegio ha rilevato che la seconda rata a saldo sarebbe stata pagata a febbraio 2026, con inclusione del beneficio accertato, come risultava dal prospetto di liquidazione non contestato.
Ne è derivata la conclusione che, al momento della proposizione del ricorso e ancora alla data della decisione, non era maturato il termine entro cui l’INPS deve versare la seconda tranche. Difetta quindi il presupposto stesso dell’ottemperanza, non essendo configurabile alcun ritardo imputabile all’Ente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in 2.000 euro, oltre agli interessi di legge.
Nota della Redazione
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