TIA, onere di specificità del giudicato esterno e superfici non tassabili (Cass. civ. Sez. V n. 7334 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, anche se formatosi successivamente alla pronuncia impugnata, perché partecipa della natura dei comandi giuridici. Tuttavia la parte che ne invochi l’effetto preclusivo ex art. 2909 cod. civ. deve specificare gli elementi fattuali e le qualificazioni giuridiche che connotano la decisione anteriore in rapporto alla fattispecie dedotta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. In materia tributaria l’efficacia del giudicato sui rapporti di durata non incontra l’ostacolo dell’autonomia dei periodi d’imposta rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere permanente, ma non opera in ordine all’attività di interpretazione normativa, che è il proprium della giurisdizione. Il giudice tributario deve esaminare la divergenza tra le superfici esposte nell’avviso e quelle dichiarate esenti, verificando l’idoneità alla produzione di rifiuti in base a elementi obiettivi supportati da idonea documentazione.
Il Fatto
Una società ricorrente impugna in cassazione la sentenza con cui la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello del comune controricorrente, ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento TIA per l’anno 2010, riferito a taluni impianti di distribuzione carburante siti nel territorio comunale.
I giudici di appello avevano confermato la pretesa impositiva per tre punti vendita, osservando che i parametri dell’accertamento coincidevano con quelli dichiarati dalla stessa società. Nel ricorso per cassazione la società deduce, tra l’altro, l’esistenza di un giudicato esterno formatosi su una precedente annualità, l’inammissibilità dell’appello comunale, la disapplicazione della delibera istitutiva della TIA e l’omesso esame della divergenza tra superfici tassate e superfici esenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi sul giudicato esterno. Riconosce che esso, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio in cassazione, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, perché partecipa della natura dei comandi giuridici e non può essere confinato nel fatto. Resta però fermo l’onere della parte di specificare gli elementi fattuali e le qualificazioni giuridiche della decisione anteriore per renderla vincolante.
Nel caso concreto la ricorrente tralascia elementi qualificanti, come l’identità degli impianti oggetto del giudicato rispetto a quelli dedotti. Il riferimento a uno dei tre impianti è sommario e non consente di verificare il requisito dell’estensione nel tempo, connesso alla natura tendenzialmente permanente degli elementi fattuali della vicenda. Per questa parte il motivo è inammissibile.
La Corte esclude poi l’incidenza del giudicato sull’attività di interpretazione normativa, ricordando che la forza preclusiva ex art. 2909 cod. civ. non opera in ordine al proprium della giurisdizione. Ribadisce al riguardo il costante indirizzo che richiama le Sezioni Unite n. 13916 del 2006 e, in tema di autonomia dei periodi d’imposta, la giurisprudenza di legittimità sulle qualificazioni giuridiche preliminari di carattere permanente.
Il secondo motivo, sull’inammissibilità dell’appello comunale, è infondato. La Corte applica il principio secondo cui, ove l’amministrazione si limiti a ribadire in appello le ragioni già dedotte in primo grado, è assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo sulla disapplicazione della delibera istitutiva della TIA è a sua volta inammissibile, perché la questione non risulta proposta nei gradi di merito e la ricorrente non ne indica l’atto di deduzione, in violazione del principio di autosufficienza.
I motivi quinto e sesto sono invece fondati. La disposizione regolamentare richiamata esclude dal computo le superfici che, per natura o destinazione, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile, purché riscontrate in base a elementi obiettivi supportati da idonea documentazione. Il collegio regionale ha ritenuto apoditticamente conforme all’avviso la dichiarazione della società, senza esaminare la divergenza tra superfici tassate e superfici indicate come esenti nelle planimetrie. Questo omesso esame integra il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e determina la violazione della disciplina sostanziale.
La sentenza è cassata su questo punto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie applicando l’art. 11 del Regolamento comunale nella parte in cui subordina il riconoscimento delle aree non produttive di rifiuti alla presenza di elementi obiettivi documentati.
Nota della Redazione
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