Pubblica udienza non celebrata su istanza di parte: la decisione in camera di consiglio è nulla (Cass. civ. Sez. 5 n. 11011 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 d.Lgs. n. 546/1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa. Non è necessario che la parte deduca o provi un concreto pregiudizio derivante dalla mancata celebrazione della pubblica udienza, essendo il vizio conseguente alla sola violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. La richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.Lgs. n. 546/1992, deve essere notificata alle parti costituite e depositata nel termine di trenta giorni, con onere a carico dell’istante.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria contestava a una società sportiva dilettantistica la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398 del 1991, rideterminando il reddito d’impresa e recuperando l’IVA, con estensione della pretesa al legale rappresentante, quale coobbligato in solido. L’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 veniva impugnato dinanzi al giudice tributario di primo grado, che accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la commissione tributaria regionale, decidendo in camera di consiglio, riformava la sentenza. I contribuenti ricorrevano per cassazione, lamentando la mancata celebrazione della discussione in pubblica udienza, nonostante la rituale istanza presentata dalla parte ai sensi dell’art. 33 d.Lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto frammentazione della medesima censura di violazione del diritto di difesa. Dall’esame del fascicolo di merito è emersa la prova documentale della regolare e tempestiva presentazione dell’istanza di discussione in pubblica udienza, notificata alla controparte e depositata entro il termine di trenta giorni. Ciononostante, il giudice di appello aveva trattato la controversia nella diversa sede della camera di consiglio, come attestato dal processo verbale e dalla stessa sentenza impugnata.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante di legittimità, per cui la richiesta di discussione orale deve essere notificata alle parti costituite e non è sufficiente il mero deposito. Ha poi aderito all’orientamento più rigoroso, secondo cui la mancata fissazione dell’udienza di discussione, nonostante la rituale richiesta di parte, determina di per sé la nullità della sentenza, senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio. Tale conclusione si fonda sui principi affermati dalle Sezioni Unite n. 36596 del 2021 in tema di violazione dell’art. 190 c.p.c., ritenuti applicabili anche al processo tributario.
La Corte ha disatteso il contrapposto indirizzo che considerava la mancata discussione una mera irregolarità, subordinando la rilevanza del vizio all’indicazione degli specifici aspetti che la discussione avrebbe potuto chiarire. Ha osservato che tale orientamento non si confronta con il principio affermato dalle Sezioni Unite, al quale va assicurata continuità. La discussione orale, se richiesta, costituisce espressione genuina del diritto di difesa e del contraddittorio, garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.
La Corte ha precisato che il principio della ragionevole durata del processo non può giustificare l’elusione delle norme processuali che realizzano i valori del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui la trattazione in camera di consiglio, in presenza di istanza di parte, integra una nullità che travolge la sentenza, senza necessità di prova di un pregiudizio concreto. Ha accolto i primi due motivi, dichiarato assorbiti i restanti e cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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