Tia: legittimo il criterio degli svuotamenti per la parte variabile (Cass. civ. Sez. V n. 17789 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio di determinazione della parte variabile della tariffa di igiene ambientale fondato sul numero di svuotamenti parametrato al volume del contenitore assegnato all’utenza non viola l’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 158/1999. Tale parametro costituisce anzi una modalità di misurazione dei rifiuti effettivamente conferiti più puntuale del sistema presuntivo basato su superficie e chilogrammi. La disciplina secondaria che lo adotta non va disapplicata dal giudice tributario ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992, poiché non contrasta né con la norma statale né con il principio unionale del chi inquina paga, salvo che comporti, nel caso concreto, un costo manifestamente sproporzionato per l’utente. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte risultata vittoriosa in appello è inammissibile.

Il Fatto

Un ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti notificava a una società, utenza non domestica, avvisi di intimazione e ingiunzioni per il recupero della parte variabile della Tia relativa agli anni 2007 e 2008. La società proponeva opposizione.

La Commissione Tributaria di II grado, confermando la prima decisione, riteneva illegittimi gli atti impositivi e disapplicava la disciplina regolamentare che commisurava la tariffa al numero degli svuotamenti dei cassonetti, indipendentemente dal loro effettivo riempimento. L’ente gestore ricorreva per cassazione; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato sulle questioni ritenute assorbite in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina secondaria applicabile. L’art. 18 del regolamento comunale prevede che la misurazione della parte variabile tiene conto del numero di svuotamenti effettuati dall’utenza, parametrato al volume in litri del contenitore assegnato. La deliberazione provinciale ne consente la misurazione in termini di peso oppure di volume e quindi in base al numero di svuotamenti.

Il problema è se tale criterio, definito vuoto per pieno, si discosti dal parametro legale del conferimento effettivo. Per le utenze non domestiche l’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 158/1999 impone agli enti locali di organizzare sistemi di misurazione delle quantità effettivamente conferite, consentendo il sistema presuntivo solo a quelli non ancora organizzati.

Secondo la Corte il criterio del numero di svuotamenti risponde a questo parametro anche più del rapporto tra superficie e chilogrammi, appresta una tariffa più puntuale e dunque più conforme al criterio statuale. Non si condivide quindi l’assunto dei giudici di merito circa uno scostamento dal conferimento effettivo.

Sul piano unionale, la CGUE, sentenza 16.07.2009, causa C-254/08, Futura Immobiliare, richiamata dal ricorrente, ha riconosciuto che è spesso difficile e oneroso determinare il volume esatto dei rifiuti conferiti da ciascun detentore e ha escluso che l’art. 15, lett. a), direttiva 2006/12/CE osti a una tassa calcolata su una stima del volume generato, salvo il controllo del giudice su costi manifestamente sproporzionati.

La Corte aggiunge che la Tia 1 ha natura tributaria e non risponde a una rigida regola di corrispettività: l’imposizione può quindi essere calibrata, in assenza di determinazione precisa, con parametri che più si avvicinino al conferimento effettivo. Sul piano pratico l’utente può incidere sul numero degli svuotamenti esponendo i contenitori al colmo, secondo i doveri di buona fede e collaborazione, trasformando il criterio da vuoto per pieno in pieno per pieno. Il ricorso principale è accolto; il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, presupponendo la soccombenza in appello. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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