Titoli di carriera nel concorso OSS: rileva l’accreditamento della struttura (TAR Sicilia n. 1086 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la clausola del bando che rinvia ai criteri dell’art. 11 d.P.R. n. 220/2001 impone alla commissione di valutare i titoli di carriera secondo il combinato disposto con l’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 220/2001. Quest’ultimo, nel prevedere l’alternatività tra struttura “convenzionata o accreditata”, rende sufficiente la sussistenza di uno solo dei due requisiti ai fini della valutazione del servizio. Il servizio prestato in un profilo professionale immediatamente inferiore a quello di concorso è valutabile nel limite del 50% del punteggio spettante per il profilo messo a bando, ma solo per il periodo successivo all’accreditamento. La prescrizione del bando che impone l’autocertificazione dei titoli di studio a pena di non valutabilità non è disapplicabile dal giudice, né può essere emendata mediante soccorso istruttorio, in ossequio ai principi di par condicio e autoresponsabilità dei concorrenti.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico bandito dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per 144 posti di Operatore Socio-Sanitario, bacino Sicilia Orientale. Nella graduatoria finale, approvata con delibera del 2023, si è collocata tra gli idonei non vincitori con 50 punti e zero punti per i titoli. Ha quindi chiesto in autotutela la revisione del punteggio, lamentando la mancata valutazione di titoli di studio, professionali e di carriera. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con verbale, confermando la valutazione.

Di qui il ricorso davanti al TAR Sicilia, con cui la deducente ha impugnato la delibera di approvazione della graduatoria, dolendosi dell’omessa valutazione dei titoli e della mancata attivazione del soccorso istruttorio. Si è costituita l’ASP, opponendosi all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha riconosciuto la persistente titolarità dell’interesse al ricorso. Il verbale di riscontro dell’istanza di autotutela, essendo privo di reale motivazione, costituisce atto meramente confermativo, inidoneo ad assorbire quello confermato: l’interesse resta radicato nell’originaria delibera di approvazione della graduatoria.

Nel merito, il primo nucleo di censure, relativo ai titoli di studio, è infondato. L’allegato A del bando prescriveva l’autocertificazione dei titoli mediante inserimento nelle apposite sezioni informatiche, a pena di mancata valutazione anche se elencati nel curriculum. La ricorrente ha omesso tale adempimento. La clausola non è oggetto di specifica impugnazione, né il bando, quale atto generale e non regolamentare, può essere disapplicato dal giudice. Non è pertanto predicabile il soccorso istruttorio, che confliggerebbe con i principi di par condicio e autoresponsabilità, come affermato dal Cons. Stato Sez. V n. 10325 del 2022.

Fondato è invece il secondo nucleo, relativo ai titoli di carriera. Il bando rinviava ai criteri dell’art. 11 d.P.R. n. 220/2001, il quale, richiamando l’art. 21, comma 3, prevede che il servizio presso case di cura “convenzionate o accreditate” sia valutato per il 25% della durata, con punteggio non superiore al 50% per il profilo inferiore. L’uso della congiunzione disgiuntiva “o” implica che anche il solo accreditamento rende il servizio valutabile. La commissione aveva invece negato i punti ritenendo la struttura non convenzionata.

Ne consegue l’illegittimità del diniego quanto al periodo di 108 mesi in profilo inferiore e al periodo di 8 mesi successivo all’accreditamento, mentre non sono valorizzabili i periodi anteriori. L’ASP dovrà pertanto riformare la graduatoria mediante ricomputo del punteggio entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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