Esclusione dal concorso per possesso del cellulare durante la prova scritta (TAR Sardegna n. 522 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che vieta ai candidati di avvalersi di telefoni portatili durante le prove scritte, a pena di immediata esclusione, va interpretata nel senso che il candidato è tenuto a ripulire la propria disponibilità personale dai dispositivi, riponendoli nelle apposite buste. L’ordine impartito dalla Commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova non introduce una causa di esclusione atipica, ma costituisce completamento precauzionale del divieto posto dalla lex specialis. Il possesso di un secondo telefono cellulare non consegnato integra la violazione, anche a prescindere dall’uso effettivo del dispositivo, perché la prescrizione persegue la finalità preventiva di tutelare la par condicio dei concorrenti. Non è configurabile alcuna violazione del principio di proporzionalità, attesa la funzione di salvaguardia della genuinità della selezione. La definitiva esclusione del ricorrente rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale sul mancato superamento della prova preselettiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto dalla Regione Sardegna per il reclutamento di quaranta dirigenti, previsto dalla determinazione dirigenziale n. 24/1132 del 10 gennaio 2023. Collocatosi alla posizione n. 205 della graduatoria della prova preselettiva, e poi avanzato alla n. 204, non è stato ammesso alle prove scritte.

Ha quindi impugnato l’ammissione con riserva di alcuni concorrenti che, a suo avviso, non possedevano il requisito temporale di cui all’art. 3 del bando, contestando l’interpretazione delle FAQ regionali che consentiva di cumulare periodi di collaborazione coordinata e continuativa. Ammesso con riserva alle prove scritte con decreto presidenziale, è stato escluso dalla Commissione per essere stato trovato in possesso di un secondo telefono cellulare, oltre a quello regolarmente riposto nella busta. Ha impugnato anche tale esclusione con motivi aggiunti, chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’impugnazione del provvedimento di esclusione, che ha determinato l’arresto della procedura nei confronti del ricorrente e assume rilievo decisivo anche rispetto al ricorso principale. L’art. 10 del bando vietava ai candidati di avvalersi di telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione o trasmissione di dati, prevedendo l’immediata esclusione in caso di violazione. Il divieto era stato ribadito più volte prima dell’inizio della prova.

La tesi del ricorrente muove dalla distinzione tra l’art. 9 del bando, che per la prova preselettiva vietava di introdurre dispositivi elettronici, e l’art. 10, che per la prova scritta si limiterebbe a vietarne l’uso. Secondo il ricorrente, il mero possesso di un telefono spento non integrerebbe la fattispecie espulsiva, anche in linea con l’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Il Collegio rigetta l’argomento. La richiesta di riporre i cellulari in una busta sul banco non costituisce introduzione di una causa di esclusione atipica, ma completamento precauzionale del divieto di avvalersi di strumenti idonei ad alterare la genuinità della prova. La disposizione ha evidente funzione preventiva, volta a evitare che i concorrenti abbiano comunque la disponibilità di cellulari suscettibili di incidere sulla par condicio, tanto più in una selezione per posti di qualifica dirigenziale.

È irrilevante che il dispositivo fosse spento al momento della segnalazione: il rilievo è privo di riscontro e comunque non decisivo, perché il telefono avrebbe potuto essere acceso in altro momento, ad esempio durante l’allontanamento ai servizi. Il ricorrente, del resto, aveva eseguito solo parzialmente la prescrizione, riponendo lo smartwatch nella busta ma trattenendo il cellulare nella giacca. Nessuna sproporzione può quindi essere lamentata, data la finalità di salvaguardare il regolare svolgimento della selezione. Il ricorso per motivi aggiunti è respinto.

La definitiva esclusione determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale, poiché dall’eventuale accoglimento il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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