Titoli edilizi e onere di tempestivo accesso documentale del vicino (TAR Liguria n. 642 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vicino che intenda contestare un titolo edilizio e necessiti di comprenderne appieno la portata è tenuto al sollecito esercizio dell’accesso documentale, non potendosi ammettere che la tutela venga differita nel tempo a scapito della certezza delle situazioni giuridiche. L’apposizione del cartello di cantiere, recante indicazione del titolo e della natura dell’intervento, consente al vicino l’immediata percezione di opere potenzialmente lesive e segna il momento da cui decorre il termine decadenziale per l’impugnazione. La tardività dell’azione di annullamento comporta l’irricevibilità del ricorso e travolge anche i motivi aggiunti che si innestino su di esso. La domanda risarcitoria segue la sorte del ricorso irricevibile.
Il Fatto
Il Condominio ricorrente e alcuni condòmini impugnano i titoli edilizi e paesaggistici con cui è stato assentito un intervento di ristrutturazione edilizia di un frontistante edificio abitativo, nonché il silenzio serbato dal Comune sulla s.c.i.a. per variante in corso d’opera e sulla comunicazione di inizio lavori.
L’immobile oggetto dell’intervento è una ex casa cantoniera in avanzato stato di degrado; il progetto prevede la demolizione di una porzione dell’edificio e di un box, con ricomposizione dei volumi e un contenuto aumento volumetrico. I ricorrenti deducono violazione della disciplina del PRG e del PTCP, difetto di motivazione delle autorizzazioni paesaggistiche e omesso esercizio dei poteri inibitori, chiedendo anche il risarcimento del danno da deprezzamento degli immobili. Con motivi aggiunti impugnano i pareri propedeutici, lamentando il superamento della soglia volumetrica e la mancanza dell’autorizzazione sismica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo. I titoli in variante del 2023 riguardavano aspetti secondari dell’intervento, senza ulteriori incrementi superficiari e volumetrici; la pretesa lesione risale dunque ai titoli originari. Essendo contestato il quomodo dell’edificazione, questi avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decadenziale decorrente dalla conclusione dei lavori ovvero dal momento in cui, in relazione al grado di sviluppo degli stessi, era possibile apprezzare gli aspetti concretamente lesivi.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 6996 del 2024), il Collegio afferma l’onere di sollecito esercizio dell’accesso documentale in capo a chi voglia contestare adeguatamente un titolo edilizio. Nel caso concreto, la comunicazione di inizio lavori risaliva all’ottobre 2022 e il contestuale cartello di cantiere indicava il titolo e la natura dell’intervento, consentendo ai vicini l’immediata percezione delle opere.
La tesi dei ricorrenti circa la falsa datazione del cartello è sconfessata dalla loro stessa produzione documentale: la fotografia prodotta, priva di data certa e scattata da altezza considerevole, ritrae comunque un cartello, seppure parzialmente ostruito. I vicini avrebbero dovuto attivare senza indugio l’accesso, mentre la domanda è stata presentata solo nel dicembre 2023, oltre un anno dopo.
La diagnosi di tardività è confermata dalla lettera del legale del Condominio del novembre 2023, che dà piena prova dell’anticipata conoscenza degli aspetti ritenuti lesivi, a fronte di un ricorso notificato sette mesi più tardi. Per completezza, il Collegio rileva che il pregiudizio da limitazione della visuale non può sussistere, non comportando l’intervento alcuna sopraelevazione.
Quanto alle domande sul silenzio, esse sono inammissibili per mancata preventiva sollecitazione dei poteri di controllo comunali. I motivi aggiunti, articolati su censure che avrebbero dovuto essere proposte con il ricorso introduttivo, sono tardivi e si innestano su un ricorso irricevibile. Il rigetto della domanda risarcitoria consegue alla declaratoria di irricevibilità e all’insussistenza di pregiudizi concreti. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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