Informativa antimafia e continuità dell’impresa agricola nel contesto familiare mafioso (C.G.A.R.S. n. 468 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia interdittiva, la valutazione del pericolo di infiltrazione non richiede la prova di una connivenza attuale dell’operatore economico con la criminalità organizzata. La pluralità e l’eterogeneità dei dati sintomatici, valutati congiuntamente, rendono non implausibile e non irragionevole il giudizio amministrativo fondato sul contesto familiare, sulla continuità dell’attività d’impresa e sul territorio di operatività. Lo stato di detenzione dei congiunti non interrompe in modo netto e definitivo i rapporti familiari e non esclude di per sé l’attualità del pericolo. Assume rilievo dirimente la mancata prova, da parte dell’imprenditore, di un effettivo allontanamento o di una emancipazione dal contesto familiare di riferimento, tanto più quando l’attività si svolge nel medesimo settore e negli stessi luoghi dei parenti destinatari di provvedimenti.

Il Fatto

La titolare di un’impresa individuale attiva nel settore agricolo impugna davanti al TAR Sicilia il decreto con cui la Prefettura le ha applicato l’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, insieme alla nota con cui l’ANAC ha annotato il provvedimento nel casellario informatico dei contratti pubblici. La ricorrente deduce di essere incensurata, di condurre autonomamente l’attività e di non aver mai ricevuto contestazioni di contiguità mafiosa.

Il TAR respinge il ricorso. La parte soccombente appella, reiterando i vizi già prospettati: eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illegittimità derivata dell’annotazione. In via preliminare la difesa erariale produce una nuova informazione antimafia del 30 dicembre 2024, autonomamente impugnata: l’appellante ne eccepisce l’inammissibilità e insiste per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Muove dalla ricostruzione dei canoni di sindacato sulla materia del Codice antimafia: la ratio della normativa è evitare il rischio di contaminazione con la criminalità organizzata, che può realizzarsi anche senza un’immediata connivenza dell’operatore economico. Richiamando Cons. St., Sez. III, n. 318 del 30.01.2025, il C.G.A.R.S. ribadisce che la pluralità e l’eterogeneità dei dati sintomatici, valutati congiuntamente, rendono non implausibile il giudizio dell’amministrazione sul complessivo quadro indiziario.

Sul punto il Collegio conferma integralmente quanto già ritenuto in sede cautelare con l’ordinanza di diniego di sospensione della sentenza gravata. Il provvedimento impugnato non si limita ai rapporti di parentela, ma li corrobora con la ricostruzione della proprietà dei terreni, con la localizzazione dell’azienda nella medesima contrada ove operava quella dismessa della madre e con la titolarità, in capo al coniuge, di una ditta individuale nel medesimo comparto agricolo.

L’argomento difensivo secondo cui l’attualità del pericolo sarebbe esclusa dal decesso del padre e dalla detenzione di molti congiunti è dichiarato privo di pregio. Lo stato di detenzione non interrompe in modo netto e definitivo i rapporti familiari. Soprattutto, con rilievo dirimente, l’appellante non ha mai dato prova di allontanamento o emancipazione dal contesto familiare di riferimento. Il dato assume valore indiziante rafforzato perché l’attività si svolge nel medesimo settore e nei medesimi territori in cui i parenti hanno da sempre operato, in un’area fortemente condizionata dalla presenza mafiosa.

Quanto alla titolarità dei terreni, il Collegio ritiene che le osservazioni difensive, già formulate in sede procedimentale, siano state puntualmente smentite dal Gruppo interforze. Anche a volerle ritenere esatte per alcuni fondi, resta che l’attività si inserisce nella continuità di utilizzo dello stesso patrimonio immobiliare di famiglia e si svolge in modo assolutamente prevalente su terreni ereditati dal padre. L’istruttoria è adeguatamente approfondita e la conclusione del provvedimento è confermata.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del secondo grado e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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