Titoli non dichiarati e insoccorribilità del soccorso istruttorio nel concorso (TAR Puglia n. 1143 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la possibilità di presentare un’unica domanda per più classi di concorso non esonera il candidato dall’onere di indicare i titoli valutabili nelle sezioni specificamente dedicate dal bando. Il possesso sostanziale del titolo non consente di prescindere dagli oneri dichiarativi stabiliti dalla lex specialis. L’Amministrazione non è tenuta a verificare autonomamente la correttezza delle dichiarazioni rese dal concorrente in assenza di indizi che rendano riconoscibile un errore materiale. Il soccorso istruttorio non può essere impiegato per integrare tardivamente la domanda, dichiarando dopo la scadenza un titolo non tempestivamente indicato, poiché ciò altera la par condicio e viola il principio di autoresponsabilità del candidato.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, indetto con Decreto Dipartimentale 10 dicembre 2024, n. 3059 in attuazione dell’art. 3, comma 8, del d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, candidandosi per le classi A028, ADMM e A031. Per la classe A031, in relazione alla Regione Puglia, era previsto un solo posto. La candidata collocatasi al primo posto ha rinunciato, sicché l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore della controinteressata, con il punteggio complessivo di 177,50 punti.
La ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione della graduatoria e di scorrimento, lamentando l’omessa attribuzione dei cinque punti previsti per il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito il 7 luglio 2021. Con quei punti avrebbe superato la controinteressata e ottenuto l’immissione in ruolo. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale condizionato e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito, essendo il ricorso principale infondato nel merito. Ha ricostruito il funzionamento della domanda telematica: la Commissione giudicatrice visualizza in piattaforma solo i titoli dichiarati per la specifica classe di concorso. Per la A031 la ricorrente aveva indicato la laurea magistrale e i 24 CFU come titolo di accesso, il corso di perfezionamento CLIL e la certificazione linguistica, ma nulla aveva dichiarato al punto B.4.9, dedicato ai titoli di specializzazione sul sostegno. La specializzazione era stata indicata solo come titolo di accesso per la diversa classe ADMM.
Secondo il Tribunale, l’art. 10, comma 5, lett. o), del bando subordina la valutazione dei titoli previsti dall’Allegato B al d.m. n. 205 del 2023 alla loro espressa dichiarazione. Il possesso sostanziale del requisito non basta: la lex specialis impone oneri dichiarativi che il candidato deve rispettare. Richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2019, n. 4325, il Collegio ha affermato che, in mancanza di indizi di errore materiale, l’Amministrazione non deve verificare d’ufficio la correttezza delle dichiarazioni.
Quanto al soccorso istruttorio, i giudici hanno precisato che l’istituto opera solo in presenza di un errore riconoscibile, correggibile senza modificare il contenuto sostanziale della domanda. L’errore materiale è una divergenza tra volontà effettiva e sua manifestazione, immediatamente rilevabile (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3558). Esso non consente di dichiarare dopo la scadenza un titolo non indicato, perché ciò attribuirebbe un vantaggio incompatibile con la parità di trattamento (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 8020; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 7 dicembre 2021, n. 7884).
Nel caso concreto, la Commissione A031 non poteva consultare i titoli dichiarati per la procedura ADMM: mancava dunque qualsiasi elemento di contraddittorietà riconoscibile. Non ricorreva un’incertezza documentale da chiarire, ma una vera e propria omissione dichiarativa. La ricorrente, inoltre, aveva la possibilità di verificare e modificare la domanda entro il termine, con conseguente negligenza imputabile alla parte. La richiesta di rettifica avanzata dopo la scadenza non poteva quindi giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio. Il ricorso principale è stato respinto, con assorbimento del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti condizionati. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte vittoriosa.
Nota della Redazione
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