Titoli PAC non attivati per due anni e restituzione alla riserva nazionale (Cons. Stato n. 2607 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione alla riserva nazionale dei titoli PAC non attivati per due anni consecutivi, prevista dall’art. 31, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1307/2013, costituisce esito di un potere vincolato e non un atto di annullamento d’ufficio dei titoli assegnati. Il provvedimento che respinge l’istanza di riassegnazione non è espressione di autotutela e non è soggetto al termine ragionevole del suo esercizio. Ai fini dell’attivazione rileva l’assegnazione dei titoli, non il loro possesso materiale, sicché l’inerzia dell’assegnatario non è scusata dalla pendenza di un giudizio sull’assegnazione. L’istruttoria sulle restituzioni spetta all’Organismo pagatore, titolare del fascicolo aziendale, mentre AGEA gestisce il solo Registro Nazionale Titoli recependo i dati ricevuti. Non integra forza maggiore o circostanza eccezionale la vicenda amministrativa e processuale che abbia preceduto l’assegnazione. Il controllo sui trasferimenti dei titoli è limitato ai requisiti espressamente previsti dalla fonte interna e non si estende alla validità dei titoli ceduti.
Il Fatto
Un’azienda agricola impugnava davanti al T.R.G.A. di Trento la nota con cui l’Organismo pagatore regionale negava il riconoscimento parziale della domanda unica di pagamento per il 2018 e respingeva la domanda di accesso alla riserva nazionale dei titoli PAC. Con motivi aggiunti censurava il successivo riesame, che aveva dichiarato l’inammissibilità integrale del pagamento 2018 e quella parziale della domanda 2019. Con sentenza n. 80 del 30 maggio 2023, non impugnata, il giudice amministrativo accoglieva in parte i motivi aggiunti, annullando la sanzione per sovradichiarazione e confermando la rideterminazione degli importi sulla base delle superfici risultanti dal refresh.
Nelle more l’azienda rinunciava a presentare ulteriori domande di aiuto e, ottenuta l’assegnazione dei titoli, ne cedeva parte ad altre imprese. AGEA cancellava dal registro i titoli assegnati, compresi quelli ceduti; l’istanza di restituzione presentata dall’azienda veniva respinta con provvedimento del 25 gennaio 2024, sul rilievo della mancata presentazione della domanda per gli anni 2021 e 2022 e della conseguente restituzione alla riserva nazionale. Il TAR respingeva il ricorso e le aziende appellavano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello principale e dichiara improcedibile per difetto di interesse quello incidentale subordinato di AGEA. Il primo motivo muove dalla qualificazione dell’atto impugnato come annullamento in autotutela dei titoli assegnati, con conseguente dedotta violazione del termine ragionevole e dell’affidamento. La qualificazione è smentita: l’amministrazione ha provveduto su espressa istanza dell’azienda, respingendola sul rilievo della mancata presentazione delle domande per il 2021 e il 2022, circostanza riconosciuta dalla stessa istante. Il richiamo alla autotutela è dunque fuori fuoco, anche perché l’intervento è intervenuto nel gennaio 2024, in esito alla pronuncia del TAR del maggio precedente.
Il secondo motivo investe l’applicazione dell’art. 31 del Regolamento UE n. 1307/2013. La Corte richiama il contesto normativo: l’art. 72, par. 1, del Regolamento UE n. 1306/2013 impone la domanda annuale, l’art. 75 disciplina i pagamenti previa verifica delle condizioni di ammissibilità, e la lett. b) del citato art. 31 alimenta la riserva con i diritti non attivati per due anni consecutivi, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali. L’istruttoria e il calcolo delle restituzioni competono agli Organismi pagatori, detentori del fascicolo aziendale; AGEA gestisce il solo Registro Nazionale Titoli.
La sentenza n. 80/2023 non aveva ad oggetto l’assegnazione retroattiva dei titoli 2018, ma la sussistenza delle condizioni per il pagamento delle domande di liquidazione: il TAR decise sui motivi terzo e quarto, relativi alla procedura di refresh, senza pronunciarsi sull’assegnazione. La mancata attivazione per il 2021 e il 2022 è addebitabile all’inerzia dell’azienda, che in ricorso ha riconosciuto di non avervi provveduto per scelta propria. Il richiamo all’art. 32 del Regolamento UE n. 1307/2013 è inconferente: rileva che i titoli siano già stati assegnati allo Stato, non il loro possesso materiale.
Il terzo motivo, che invoca l’art. 4 del Regolamento UE n. 640/2014, è respinto: la mancata attivazione era frutto di una scelta e non era impedita dal mancato possesso, onde difetta la forza maggiore. Il quarto motivo, sulla pretesa perplessità per l’avvenuta autorizzazione delle cessioni, si scontra con l’art. 13 del DM 23 dicembre 2022 e con la circolare AGEA n. 26880 del 12 aprile 2023, che limitano i controlli alla qualità di agricoltore in attività, alla posizione debitoria, al consenso del cedente e all’assenza di anticipazioni o dinieghi, senza alcun accertamento sulla validità dei titoli.
Il quinto motivo, sulla conoscenza dell’esito tramite la schermata del SIAN e sulla violazione del modello procedimentale, è infondato: la conoscenza della restituzione avveniva con provvedimento espresso adottato su istanza della stessa azienda, e le risultanze del Registro Nazionale Titoli sono comunque accessibili in regime di pubblicità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.