Onere della prova e verificazione sullo stato storico per il risanamento conservativo (Cons. Stato n. 2595 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire costituisce atto vincolato, nel quale l’amministrazione verifica la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche senza margini di apprezzamento discrezionale. La riconduzione di un intervento alla categoria del risanamento conservativo presuppone l’accertamento della conformazione storica dell’edificio, quale presupposto di fatto della qualificazione. L’onere di provare tale stato grava sul richiedente, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Ove la verificazione disposta in appello confermi l’assenza di elementi probanti la preesistenza della parete chiusa, il diniego opposto dall’amministrazione resiste alle censure e l’appello va respinto.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare ha chiesto al Comune un permesso di costruire per suddividere l’appartamento in due unità e chiudere la loggia esistente, qualificando l’intervento come restauro e risanamento conservativo. La Commissione edilizia ha espresso parere negativo, ritenendo che l’opera eccedesse la categoria R2 ammessa dalle norme tecniche per quell’edificio. Dopo osservazioni del richiedente, sospensione del procedimento e due solleciti, il Comune ha comunicato il diniego definitivo.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al T.a.r. Trento, che con sentenza n. 61/2023 ha respinto il ricorso. Il primo giudice ha ritenuto che la prova della preesistenza storica del muro perimetrale e del tamponamento ligneo gravasse sul richiedente e che le due fotografie prodotte fossero insufficienti. Da qui l’appello, con due motivi: errata valutazione delle prove e domanda di condanna al rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sull’elemento fattuale decisivo: la dimostrazione che sul lato sud dell’edificio sussistesse in passato una parete chiusa, corrispondente all’attuale loggia. Solo tale accertamento consentirebbe di ricondurre l’intervento al risanamento conservativo, categoria che ammette il recupero degli elementi essenziali della morfologia e della tipologia originaria.
Poiché le fotografie prodotte in primo grado non erano apparse risolutive, il Consiglio di Stato ha disposto verificazione con ordinanza istruttoria n. 3519 del 23.04.2025, affidando al tecnico il compito di accertare, sulla base della documentazione catastale e di ogni altra fonte pubblica, se esistessero elementi per configurare una parete chiusa in corrispondenza dell’attuale loggia.
Il verificatore, all’esito di un esame dettagliato e scevro da vizi, ha concluso che non sono stati rinvenuti gli elementi provanti la storica esistenza della parete chiusa sul prospetto sud. Tale conclusione priva di fondamento il primo motivo, incentrato sulla deduzione per presunzioni semplici dell’esistenza di un mulino e del relativo tamponamento.
Caduta la prova del presupposto fattuale, viene meno anche la qualificazione dell’opera come risanamento conservativo e, con essa, la possibilità di ravvisare il dedotto difetto di motivazione. Il Collegio ritiene assorbite le questioni processuali sollevate dall’appellato, tra cui l’eccepita parziale inammissibilità per mancata riproposizione dei motivi assorbiti.
Quanto alla domanda di condanna al rilascio del titolo, essa segue la sorte del primo motivo e resta infondata. L’appello è dunque respinto. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda, con liquidazione del compenso al verificatore demandata a successivo provvedimento.
Nota della Redazione
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