Terzo condono in area vincolata: sanabili solo le opere minori (TAR Sicilia n. 129 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di terzo condono edilizio le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, anche solo relativi, sono suscettibili di sanatoria solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, conversione in legge n. 326/2003, e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana di interpretazione autentica ha determinato la piena applicazione della disciplina statale, che esclude la sanatoria in presenza di vincoli relativi. Ne deriva che la creazione di nuovi volumi o superfici, anche tecniche o interrate, è insanabile, perché incide stabilmente sulla conformazione vincolata del territorio. Il provvedimento repressivo è atto vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato né specifica motivazione sull’interesse pubblico, ed è sufficiente il richiamo alla normativa e agli atti applicativi.

Il Fatto

La ricorrente ha realizzato nel Comune di Leni, isola di Salina, un’unità immobiliare a un piano fuori terra di circa 56,60 metri quadri, in conglomerato cementizio, destinata a civile abitazione, completata entro il 30 settembre 1999. Ha presentato domanda di condono nel dicembre 2004 ai sensi della legge n. 326/2003. Nel 2017 la documentazione è stata trasmessa alla Soprintendenza per il prescritto parere paesaggistico.

La Soprintendenza, con provvedimento del 28 febbraio 2023, ha ritenuto l’intervento fonte di grave danno paesaggistico e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, rimasto senza risposta, e ha quindi impugnato il silenzio-rigetto, il provvedimento della Soprintendenza e, ove occorra, la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo, espresso in numerose pronunce del 2024, e la circolare assessoriale n. 2 del 2022, adottata in attuazione della Corte costituzionale n. 252/2022. Quest’ultima ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che ammetteva la sanatoria per le opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Il Giudice delle leggi ha ricondotto l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’integrale richiamo dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, comprensivo del limite ostativo di cui al comma 27, lettera d.

Il Tribunale osserva che l’art. 32, comma 27, lettera d, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, ove il vincolo sia anteriore all’esecuzione e le opere non siano conformi agli strumenti urbanistici. La sanatoria resta ammessa solo per le tipologie di minore rilevanza dell’allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Viene richiamata la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato n. 1036/2023 e Cons. Stato n. 8781/2022, nonché le pronunce del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, che hanno superato il parere n. 291/2010.

Quanto al profilo paesaggistico, il Collegio ribadisce che il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati (Cons. Stato n. 3289/2015, Cons. Stato n. 4123/2023, Cons. Stato n. 1213/2022). Anche la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avendo riguardo all’impatto sull’assetto del territorio.

Nel caso concreto la creazione di nuova superficie e nuovo volume rende il provvedimento interamente vincolato. Diventa perciò irrilevante l’omesso preavviso di rigetto, perché nessun utile contributo partecipativo sarebbe stato possibile. Parimenti superflua è la specifica valutazione dell’interesse pubblico e la comparazione con l’interesse privato, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Quanto al silenzio-assenso invocato, l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda il primo e secondo condono. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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