Titolo extra-UE riconosciuto da altro Stato membro non impone riconoscimento automatico (Cons. Stato n. 1863 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un titolo professionale conseguito in un Paese terzo non vincola gli altri Stati membri al riconoscimento automatico. Il 12° considerando e l’art. 2, par. 2, direttiva 2005/36/CE riservano a ciascuno Stato la mera facoltà di riconoscere i titoli non acquisiti in UE secondo norme proprie. L’assimilazione al titolo comunitario opera solo se il titolare ha maturato tre anni di esperienza professionale nello Stato che ha riconosciuto il titolo, certificata dal medesimo, ai sensi dell’art. 3, par. 3, direttiva 2005/36/CE. In difetto, la domanda resta soggetta al regime generale e può essere subordinata a misura compensativa, la cui scelta rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente ha conseguito in Albania un titolo accademico in odontoiatria, non abilitante all’esercizio professionale. In Romania, dopo aver sostenuto gli esami del sesto anno presso un’università locale, ha ottenuto il riconoscimento del percorso formativo ai sensi dell’art. 2, par. 2, direttiva 2005/36/CE. Ha quindi chiesto al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo in Italia.
Il Ministero, dopo una richiesta di integrazioni documentali rimasta senza esito, ha subordinato il riconoscimento alla prova attitudinale su cinque materie professionalizzanti. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. L’interessato ha appellato, invocando il riconoscimento automatico e, in subordine, l’illegittimità della misura per sproporzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il sistema della direttiva sul combinato disposto di tre previsioni. Il 12° considerando esclude che la direttiva riguardi il riconoscimento delle decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri. L’art. 2, par. 2 rimette a ciascuno Stato, secondo norme proprie, la mera facoltà di riconoscere titoli non acquisiti in UE. L’art. 3, par. 3 ammette l’assimilazione solo a fronte di tre anni di esperienza professionale nello Stato che ha riconosciuto il titolo, certificata dal medesimo.
Nel caso concreto l’esperienza triennale non è stata né provata né allegata. Il titolo albanese non è abilitante e l’interessato non ha mai esercitato la professione. Il riconoscimento rumeno è dunque intervenuto ai fini dell’art. 2, par. 2 su un titolo non abilitante nel Paese di origine, mentre la direttiva riguarda le qualifiche professionali e non i titoli di formazione. Il riconoscimento, avvenuto tramite misure compensative, non ha dato luogo a un titolo nuovo.
La Corte respinge anche l’argomento fondato sull’art. 2, par. 3: la previsione che impone, per le professioni del titolo III, capo III, il rispetto delle condizioni minime di formazione non consente di ricavare il vincolo del riconoscimento automatico per gli altri Stati, pena la contraddizione con le disposizioni di segno contrario.
Quanto al canale di cooperazione IMI dell’art. 50, esso è utile per i titoli UE o per dubbi di autenticità del titolo dello Stato di provenienza, non quando il diniego dipende dall’inapplicabilità oggettiva del regime automatico ai titoli extra-UE privi dell’esperienza triennale. Il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia UE 6 dicembre 2018, C 675/17 è inconferente, riguardando un titolo conseguito in uno Stato membro.
Sulla misura compensativa, la prova attitudinale è coerente con la vetustà del titolo, la mancanza di abilitazione e di esperienza, i dubbi sul percorso integrativo. L’opzione tra tirocinio e prova riguarda i titolari di titolo comunitario; per medici e odontoiatri nel regime generale l’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 206/2007 prevede la sola prova attitudinale, senza violazione della disciplina. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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