Improcedibilità per acquiescenza senza censura della motivazione (C.G.A.R.S. n. 253 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la declaratoria di improcedibilità del ricorso, l’appellante che confonda tale pronuncia con quella che ha dichiarato la perenzione e che non rivolga alcuna censura alla motivazione e al deliberato della sentenza gravata rende inammissibili i propri motivi. Il Collegio può definire il giudizio secondo il principio della ragione più liquida, fondando la decisione sull’assorbente difetto di censura senza esaminare le ulteriori eccezioni preliminari. L’acquiescenza ai provvedimenti di inquadramento, conseguente alla mancata coltivazione del giudizio, priva di interesse la domanda di ricostruzione della carriera.
Il Fatto
Gli appellanti, eredi di un dipendente pubblico collocato in quiescenza, avevano chiesto al giudice del lavoro di disapplicare l’inquadramento al quarto livello retributivo e di accertare il diritto a un livello superiore sin dal 1° luglio 1998, con condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dell’Assessorato regionale alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive. Riassunto il giudizio dinanzi al TAR Sicilia – Sezione Staccata di Catania nel 2010, il ricorso era stato definito in forma semplificata con sentenza n. 2046/2022, che lo aveva dichiarato improcedibile.
La parte ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo un unico motivo: la violazione degli artt. 81 e 82 d.lgs. n. 104/2010, per non aver il primo giudice deciso sull’istanza di fissazione dell’udienza ritualmente depositata. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata tempestiva impugnazione dell’effettivo capo decisorio, oltre alla decadenza e alla carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello rilevando anzitutto che lo stesso è infondato e che la controversia può essere definita secondo il principio della ragione più liquida. Il Collegio rileva l’abbaglio in cui è incorsa la parte appellante nel ritenere che la sentenza impugnata avesse dichiarato perento il ricorso.
La sentenza di primo grado, invece, è chiara nel dichiarare improcedibile il ricorso perché la causa instaurata per il riconoscimento dell’inquadramento al quinto livello si era estinta per perenzione con decreto presidenziale n. 5932/2017. L’interesse al giudizio era quindi venuto meno per effetto della intervenuta perenzione del distinto procedimento, con conseguente prestazione di acquiescenza ai provvedimenti di inquadramento nel quarto livello retributivo.
Rispetto a tale circostanza, osserva il Collegio, l’originaria parte ricorrente non svolgeva alcuna difesa, né la svolge in appello, confondendo la pronuncia di improcedibilità con quella che ha dichiarato la perenzione. In ogni caso, l’appellante non formula alcuna censura con riferimento alla motivazione e al deliberato della sentenza gravata.
Da qui la conclusione: le censure si appalesano inammissibili. Il giudice di appello fonda la propria statuizione sull’assorbente difetto di specifica contestazione, senza necessità di scrutinare le eccezioni preliminari di decadenza e carenza di legittimazione passiva. Le spese del grado sono compensate per giusti motivi. La decisione conferma la distinzione tecnica tra improcedibilità e perenzione e il rilievo dell’onere di censura specifica quale condizione di ammissibilità del gravame.
Nota della Redazione
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