Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1379 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, con dichiarazione espressa, far valere la perdita di ogni interesse alla pronuncia. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che, verificatasi la sopravvenuta carenza di interesse e non risultando residui profili di utilità della decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile. La declaratoria di improcedibilità può accompagnarsi alla conferma dell’originaria infondatezza nel merito, ove il giudice ritenga di esprimerla. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione del Collegio, anche in ragione del comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
Una società operante nel settore della ristorazione presentava, in qualità di datore di lavoro, istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e per l’ingresso in Italia di un cittadino extracomunitario residente all’estero, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente rigettava l’istanza con provvedimento del 15 maggio 2024, preceduto da preavviso di rigetto del 3 maggio 2024.
La società impugnava dinanzi al TAR Puglia sia il provvedimento finale sia il preavviso, deducendo violazione delle garanzie procedimentali, difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto e nullità per insussistenza degli elementi essenziali. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 575 del 5 settembre 2024. Nel corso del giudizio la ricorrente depositava atto con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dalla difesa della società il 3 ottobre 2025, con cui si rappresenta l’impossibilità di procedere all’assunzione del lavoratore, in ragione della contrazione dell’attività produttiva. Su questa base il giudice affronta la questione della sorte del ricorso a fronte della sopravvenuta carenza di interesse.
Il percorso argomentativo muove da un principio generale del processo amministrativo: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, in questa prospettiva, non dispone del potere di procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Da tale premessa discende la conseguenza processuale: la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Collegio sottolinea che la ricorrente non ha allegato residui profili di interesse alla decisione, ciò che preclude una diversa soluzione.
Il giudice tiene a precisare di dover confermare l’originaria infondatezza nel merito del ricorso, per le ragioni già espresse nell’ordinanza cautelare n. 575/2024. In quella sede la Sezione aveva rilevato che la documentazione prescritta dall’art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998 — l’attestazione o autocertificazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’impiego competente dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale — non era stata allegata all’istanza. Il provvedimento negativo era stato quindi qualificato come vincolato e doveroso, con irrilevanza delle violazioni procedimentali dedotte ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Nonostante tale conferma, la sopravvenienza impone la declaratoria di improcedibilità. Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale, considerando anche che la difesa erariale non ha insistito per la condanna della società ricorrente.
Nota della Redazione
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