Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e misura di prevenzione (Cons. Stato n. 1864 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS non ha natura sanzionatoria, ma costituisce misura di prevenzione volta a impedire situazioni di pericolo per la collettività. Essa prescinde dall’accertamento della responsabilità del titolare dell’esercizio e dalla riferibilità delle contestazioni a sue specifiche colpe. Il potere è connotato da ampia discrezionalità, censurabile solo per macroscopico travisamento dei fatti, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione, nel bilanciamento tra libertà di impresa e tutela della pubblica incolumità, entro cui va valutata la proporzionalità della misura. La natura urgente e cautelativa del provvedimento giustifica la celerità della procedura e l’eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il Questore di Mantova ha disposto, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione per quindici giorni delle autorizzazioni riferibili alla società appellante, gestore di una discoteca, con decorrenza dalla notifica. Il provvedimento si fondava su controlli svolti nel corso di una serata, all’esito dei quali era emersa l’inefficienza delle misure adottate per impedire la vendita di alcolici ai minori e il rischio di consumo di stupefacenti all’interno del locale.
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso, ritenendo l’ordinanza adeguatamente motivata nonostante l’unico episodio contestato, in ragione della gravità dei fatti. La società ha proposto appello, deducendo l’assenza dei presupposti di legge, l’adozione con modalità d’urgenza e la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e dell’obbligo di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla portata dell’art. 100 TULPS, che consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La norma introduce misure progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale, con funzione preventiva e di tutela anticipata, esercitabile in presenza del mero pericolo per il bene protetto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione: la misura non ha natura sanzionatoria e si colloca nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. Stato, Sez. III, n. 4529 del 2018), non è correlata alla responsabilità del titolare ma risponde all’esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti (Cons. Stato, Sez. III, n. 1932 del 2025). Gli accertamenti dell’Autorità di pubblica sicurezza costituiscono piena prova dei fatti, purché sussista un chiaro collegamento tra gli episodi e l’attività del pubblico esercizio (Cons. Stato, Sez. III, n. 910 del 2024). La finalità è dissuasiva e la discrezionalità è sindacabile solo per macroscopici vizi di travisamento, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione, nel bilanciamento tra attività economica e pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. III, n. 3422 del 2024).
Applicando tali coordinate, la misura appare ragionevole e proporzionata a fronte dell’inefficienza delle cautele adottate dalla società per prevenire la vendita di alcolici ai minori e scoraggiare il consumo di droghe. Il Collegio ritiene irrilevante l’assoluzione con formula piena del legale rappresentante in sede penale, non necessitando la riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare.
Quanto alle garanzie procedimentali, la lamentata violazione della legge n. 241/1990 non è decisiva: la natura urgente e cautelativa della sospensione giustifica la celerità della procedura, anche considerato che i controlli si sono svolti durante le festività natalizie, periodo in cui gli eventi ricreativi si moltiplicano e la tutela preventiva diviene più urgente.
L’appello è quindi respinto. Le spese sono compensate in ragione della natura della pretesa, afferente l’esercizio della libertà di impresa.
Nota della Redazione
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