Tossicodipendente e reati ostativi: inammissibile il ricorso aspecifico (Cass. pen. Sez. I n. 41000 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, quando il soggetto tossicodipendente sia imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, non trova applicazione il regime favorevole dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, che riserva la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai soli casi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il giudice deve pertanto valutare le esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione relativa di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca i motivi d’appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 20 luglio 2024 per tentato omicidio e porto di arma da sparo, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., chiedeva la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, in ragione della propria accertata tossicodipendenza.
La Corte di appello rigettava l’istanza e il Tribunale del riesame, con ordinanza del 24 giugno 2025, respingeva l’appello, ribadendo la natura ostativa dei delitti contestati. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 89 d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi d’appello e non si confronta con l’ordinanza impugnata, che ha motivato il diniego sulla base della natura ostativa dei reati commessi, omettendo del tutto di considerare l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la rilevanza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.
La Corte richiama i principi consolidati secondo cui è inammissibile il ricorso quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 1 n. 39598 del 2004), e quando il ricorso riproduca e reiteri gli stessi motivi prospettati in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento (Sez. 2 n. 27816 del 2019).
Nel merito, l’ordinanza ha correttamente applicato l’art. 89, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, che esclude l’operatività dei commi 1 e 2 quando si proceda per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente, il giudice deve valutare le esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia (Sez. 5 n. 33863 del 2021; Sez. 1 n. 19246 del 2016; Sez. 1 n. 34939 del 2012).
Il Tribunale del riesame ha quindi verificato la sussistenza di elementi dai quali risultasse l’insussistenza delle esigenze cautelari o la loro soddisfacibilità con misure diverse, concludendo motivatamente per la loro sussistenza, stante la gravità della condotta, la particolare intensità del dolo e l’inidoneità di una misura attenuata, la cui efficacia è affidata alla capacità di autodeterminazione, ritenuta insussistente.
Il ricorrente continua invece a contestare l’omessa applicazione dell’art. 89, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, senza valutare che tale norma non può applicarsi nel caso concreto per la commissione di reati ostativi. Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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