Ricorso per cassazione avverso patteggiamento ammissibile solo per i motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. VII n. 34675 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La norma si applica a tutte le impugnazioni relative a richieste di patteggiamento formulate dal 3 agosto 2017. Resta estranea al perimetro del giudizio di legittimità ogni censura sull’affermazione della responsabilità, che non integra alcuno dei motivi tipizzati.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Ancona, con la quale era stata applicata la pena su richiesta delle parti. L’impugnazione investe l’affermazione della responsabilità per i reati contestati.
La questione che giunge davanti alla Corte riguarda l’ammissibilità del ricorso: occorre stabilire se i motivi dedotti rientrino tra quelli consentiti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo. Il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, delimita in modo tassativo le doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
Il regime intertemporale è espressamente disciplinato dall’art. 1, comma 51, della stessa legge: la disposizione si applica dal 3 agosto 2017 e, in particolare, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data successiva. Nel caso di specie la richiesta risulta posteriore a tale soglia, con conseguente operatività del nuovo regime.
La Corte richiama la propria elaborazione giurisprudenziale. Le Sez. 4 n. 13749 del 2022 e Sez. 1 n. 15553 del 2018 hanno già chiarito che il legislatore della novella ha cristallizzato nell’art. 448, comma 2-bis, il risultato dell’orientamento maturato prima della riforma. In precedenza era consentito dedurre l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo in presenza di un errore manifesto, ossia di un errore emergente dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice. Restava esclusa l’ipotesi in cui il preteso errore fosse individuabile solo tramite una specifica attività di verifica degli atti del procedimento.
Su questa linea si colloca anche Sez. 7 n. 39600 del 2015, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione fondata su aspetti in fatto e probatori non desumibili con immediatezza dalla contestazione. Nel caso in esame nessun errore di tale natura è stato dedotto: le censure attengono all’affermazione della responsabilità e, come tali, non sono deducibili. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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