Traffico illecito di rifiuti e autoriciclaggio concorrono se la rivendita segue l’acquisto (Cass. pen. Sez. II n. 41821 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e non può coincidere con quella che ne costituisce elemento materiale, pena una duplice rilevanza del medesimo fatto. La vendita dei beni provento del reato integra una attività economica idonea a configurare l’autoriciclaggio, perché è successiva alla condotta illecita ed è funzionale a dissimulare la provenienza delittuosa dei beni. Ne consegue che, nel traffico illecito di rifiuti, l’acquisto dei pannelli esaurisce il reato presupposto, mentre la loro successiva rivendita a terzi, con immissione nel mercato sotto falsa documentazione, costituisce autonomo autoriciclaggio. In caso di concorso di persone nel reato, non è necessario che l’imputato realizzi la condotta tipica, essendo sufficiente un consapevole contributo causale all’attività illecita altrui.

Il Fatto

La Corte di appello aveva confermato la sentenza con cui il GUP, all’esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell’imputato per traffico illecito di rifiuti speciali, costituiti in prevalenza da pannelli fotovoltaici dismessi, e per autoriciclaggio, con condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2800 di multa.

Secondo l’accusa, l’imputato aveva partecipato a un complesso traffico di rifiuti, acquistandoli dal correo e curandone l’esportazione in Siria o in altri Paesi asiatici, con correlativa reimmissione sul mercato dei pannelli in violazione delle procedure di legge. Avverso la pronuncia di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sull’elemento oggettivo e su quello soggettivo del reato di traffico di rifiuti e la violazione della norma sull’autoriciclaggio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è generico e reiterativo. La Corte di appello, richiamata la ricostruzione del primo grado, ha esaminato il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emerge che l’imputato aveva acquistato ingenti forniture di pannelli e si era reso disponibile a ricevere materiale poliuretanico da smaltire abusivamente. Tali conversazioni palesano il concorso nel traffico illecito organizzato dal correo.

La difesa trascura che, versandosi in concorso di persone nel reato, non è necessario che l’imputato realizzi la condotta tipica: è sufficiente un consapevole contributo causale all’attività illecita altrui. Nel caso di specie emerge la piena consapevolezza di offrire tale contributo, anche quanto allo smaltimento abusivo del poliuretano, eseguendo un segmento del traffico mediante l’acquisto di ingenti quantità di pannelli destinati alla rivendita.

Il secondo motivo non è consentito, perché non era stato dedotto con l’appello, che si incentrava sull’elemento oggettivo e non sulla consapevolezza della qualità di rifiuto dei beni. La Corte osserva comunque che dalle intercettazioni emerge la consapevolezza dell’imputato, resa evidente anche dal fatto che l’azienda del correo si occupava solo di smaltimento di rifiuti speciali.

Il terzo motivo, non dedotto in appello, è esaminato d’ufficio trattandosi di questione relativa alla qualificazione giuridica della condotta, ma risulta infondato. È pacifico che, in tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, come affermato da Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021. La vendita dei beni provento del reato è attività economica idonea a integrare l’autoriciclaggio: l’immissione nel mercato ostacola l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni e li trasforma in denaro.

Nel caso concreto, il traffico illecito si è consumato con l’acquisto dei pannelli; la loro successiva rivendita a terzi e l’esportazione, con false certificazioni, costituiscono un ulteriore segmento che non rientra nel reato di rifiuti, ma integra l’autoriciclaggio. Per queste ragioni la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *