La prova nuova richiede capacità dimostrativa non mera rilettura (Cass. pen. Sez. 5 n. 14192 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen., gli elementi posti a fondamento della richiesta devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Costituiscono prove nuove non solo quelle preesistenti ma non acquisite nel precedente processo, ma anche quelle acquisite ma non valutate dal giudice. Il novum deve però possedere, oltre al requisito della novità, quello della dimostratività, dovendo presentarsi come fattore in grado di determinare una decisiva incrinatura del corredo fattuale posto a base del giudicato. La valutazione preliminare di ammissibilità deve avere ad oggetto anche la persuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto già acquisito. Non costituisce prova nuova la prospettazione volta a ottenere una diversa valutazione di elementi già apprezzati con la sentenza di condanna, né quella fondata su nuovi studi che non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata nell’interesse di due soggetti condannati all’ergastolo per l’omicidio di una persona, avvenuto nel 2007 e inquadrato in una faida tra famiglie di mafia. I condannati, ritenuti colpevoli sulla base di un processo di natura indiziaria, avevano proposto istanza di revisione deducendo una pluralità di elementi nuovi, incentrati su tre aree tematiche: la ricostruzione degli orari degli spostamenti delle vittime e dei killer, i risultati di nuove consulenze tecniche sui residui dello sparo (GSR) e le condizioni fisiche di uno dei condannati che ne avrebbero reso inverosimile la partecipazione all’eccidio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, ritenendo corretta la decisione del giudice dell’impugnazione. Gli elementi addotti dalla difesa, pur essendo in parte qualificabili come nova, non possedevano la necessaria idoneità dimostrativa per ribaltare il giudizio di colpevolezza, risolvendosi in una mera rilettura critica di dati di fatto già valutati in via definitiva.

Quanto alla censura relativa alla valutazione parcellizzata dei nova, la Corte ha precisato che il vaglio sinergico postula la capacità di ciascun elemento di incidere, sia pure non individualmente, sui fatti accertati. Se i singoli elementi sono invece del tutto privi di rilevanza, è superfluo procedere alla loro valutazione globale. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva congruamente argomentato l’intrinseca irrilevanza delle deduzioni difensive.

Con riguardo alle consulenze tecniche sui GSR, la Cassazione ha escluso che l’ampliamento della base d’indagine a tutti i bossoli rinvenuti potesse costituire una nuova metodologia scientifica idonea a sconfessare il risultato della perizia dibattimentale. L’analisi difensiva si fondava su lavori scientifici già noti e attribuiva un valore preponderante al dato statistico rispetto a quello scientifico, il che non è sufficiente per inficiare le conclusioni del giudizio di merito.

La Corte ha infine ritenuto non dimostrative le conversazioni intercettate in un procedimento connesso, in quanto provenienti da soggetti appartenenti alla famiglia contrapposta nella faida e privi di conoscenza diretta della dinamica omicidiaria, nonché le allegazioni sugli spostamenti dei killer, carenti di una effettiva novità fattuale e dimostrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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