Abnormità ordinanza trasmissione giudice civile art 573 comma 1-bis cod proc pen (Cass. pen. Sez. II n. 41820 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità strutturale il provvedimento con cui la Corte di appello, valutata l’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., quando la costituzione di parte civile sia intervenuta anteriormente al 30 dicembre 2022. In assenza di una disciplina transitoria, il nuovo regime si applica alle sole impugnazioni per i soli interessi civili relative a giudizi nei quali la costituzione sia avvenuta in epoca successiva alla data di entrata in vigore della disposizione. Non si tratta di un mero problema di applicazione immediata della norma, ma dell’esercizio di un potere che, per effetto dell’interpretazione nomofilattica, non era esistente al momento della sua esplicazione. L’ordinanza è conseguentemente annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla sezione penale della Corte di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, decidendo sull’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Patti del 16 ottobre 2024, ai soli fini civili, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile competente e la trasmissione degli atti alla sezione civile della stessa Corte di appello. Il collegio ha ritenuto applicabile l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla riforma organica del processo penale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore della parte civile appellante, deducendo l’abnormità del provvedimento. Il ricorrente ha rilevato che la costituzione di parte civile nel procedimento era avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore della disposizione e che la Corte di appello non aveva applicato il principio enunciato dalle Sezioni unite n. 38481 del 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito nell’art. 573 cod. proc. pen. il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, in forza del d.l. n. 162 del 2022, convertito con la legge n. 199 del 2022. La norma prevede che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili e l’impugnazione non è inammissibile, il giudice d’appello e la Corte di cassazione rinviano alla sezione civile competente, che decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale.
In assenza di una disposizione di diritto transitorio, il massimo consesso di legittimità ha affrontato il tema dell’operatività della regola con riferimento ai procedimenti già pendenti, affermando che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022.
Nel caso in esame la costituzione di parte civile è avvenuta il 19 dicembre 2018, dunque anteriormente alla data indicata. Continua pertanto ad applicarsi il regime previgente, che individua nella sezione penale della Corte di appello il giudice competente a decidere dell’appello, anche se proposto ai soli effetti civili.
La Corte richiama quindi le pronunce con cui è stata ravvisata l’abnormità dell’ordinanza di trasmissione al giudice civile adottata in giudizi nei quali la costituzione di parte civile era avvenuta prima del 30 dicembre 2022. Il ragionamento non si esaurisce nell’immediata applicabilità della norma di nuovo conio: si configura una abnormità strutturale sopravvenuta, poiché il potere esercitato, pur astrattamente previsto dall’ordinamento, non era esistente al momento della sua esplicazione per effetto dell’interpretazione nomofilattica.
Il collegio ribadisce l’indirizzo secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento avulso dall’ordinamento per singolarità e stranezza del contenuto, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltre ogni ragionevole limite. L’abnormità può riguardare il profilo strutturale, quando l’atto si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, o quello funzionale, quando determini la stasi del processo.
L’ordinanza è stata pertanto correttamente qualificata abnorme e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina, sezione penale, per il giudizio.
Nota della Redazione
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