Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel silenzio-inadempimento (TAR Sicilia n. 2339 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, desumibile anche dal comportamento concludente della parte, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., in assenza delle formalità della rinuncia, il giudice può trarre dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso argomenti di prova della caducazione dell’interesse. La declaratoria di improcedibilità non implica di per sé soccombenza, sicché la regolazione delle spese resta rimessa alla valutazione delle circostanze concrete. In presenza di rapporti complessi tra enti pubblici e di incertezze interpretative sul riordino del servizio idrico integrato, la compensazione delle spese costituisce esito coerente.

Il Fatto

Il Consorzio A.T.O. n. 5 di Enna in liquidazione, ente di governo d’ambito per il servizio idrico integrato della Provincia di Enna, aveva ripetutamente sollecitato l’Assessorato regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità affinché erogasse i finanziamenti necessari a realizzare le opere previste nel Piano d’ambito e nei programmi attuativi, nei settori idrico, fognario e depurativo. Dopo la DGR n. 80 del 27.02.2019 e le note assessoriali del 2019, l’amministrazione aveva di fatto bloccato ogni erogazione in favore del Consorzio.

Con ricorso notificato il 3.3.2020 il Consorzio ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e, in subordine, l’annullamento della delibera e delle note, ove interpretate nel senso di precludere i finanziamenti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito che nel 2022 l’Assessorato aveva iniziato a finanziare i progetti, dichiarando conseguentemente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e insistendo per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la vicenda in termini di sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, in mancanza delle formalità prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm. per la rinuncia, il giudice amministrativo può desumere dagli atti e dal comportamento delle parti argomenti di prova della caducazione dell’interesse alla decisione. Sul punto ha citato TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, n. 25 del 2023, nonché, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 281 del 2020 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1472 del 2021.

Applicando tale principio, il Tribunale ha rilevato che l’inequivoca dichiarazione dell’ente ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, in virtù del principio dispositivo che regge il processo amministrativo, rendeva il ricorso improcedibile. La decisione non ha quindi esaminato nel merito le censure sul silenzio e sulla legittimità degli atti impugnati, esaurendosi nella verifica del presupposto processuale.

Sulle spese, il Collegio ha escluso l’automatica applicazione della soccombenza e ha valorizzato una pluralità di elementi: la natura dei rapporti tra enti pubblici, l’inserimento della controversia nel processo di attuazione regionale della riforma del servizio idrico integrato, interessato da interventi normativi oggetto di contenzioso costituzionale, e la compresenza di enti d’ambito disciolti e in liquidazione accanto a enti di nuova istituzione non ancora a regime.

Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva depositato i provvedimenti regionali sui quali fondava la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, circostanza che inibiva una delibazione, anche sommaria, delle questioni ai fini della regolazione delle spese. Da tale insieme di circostanze il Tribunale ha tratto l’opportunità della compensazione delle spese, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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