Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 1440 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione della controversia mediante accordo tra le parti, intervenuto nelle more del giudizio, determina la carenza di interesse alla decisione e conseguentemente l’improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità quando il ricorrente rappresenti di non avere più interesse alla pronuncia di merito per essere venuta meno la utilità della decisione. La compensazione delle spese processuali può essere disposta in presenza di una soccombenza meramente formale delle amministrazioni intimate, non costituitesi o difese solo formalmente, e in ragione della peculiarità della vicenda.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Toscana per l’annullamento del verbale della conferenza di servizi del 6.02.2025 recante approvazione della variante al progetto PNRR relativo alla sostituzione edilizia di un edificio e alla riqualificazione delle opere urbanistiche limitrofe. Impugnava, unitamente a tale verbale, l’atto del Consiglio comunale n. 30 del 26.02.2025, la relazione tecnica del responsabile del procedimento del 10.02.2025 e plurimi atti presupposti.

Il Comune di Massa, la Regione Toscana e la Provincia di Massa Carrara non si sono costituiti in giudizio. Si sono invece costituite le Amministrazioni statali, destinatarie della notifica ai fini dell’art. 12-bis del decreto legge n. 68/2022. Nelle more del giudizio le parti, senza ammissione alcuna e ferme nelle reciproche posizioni, hanno definito la controversia mediante accordo sottoscritto il 12.06.2025.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preso atto della memoria depositata il 20.06.2025, con cui la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa a seguito della conclusione dell’accordo finalizzato a garantire un migliore assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti.

La questione giuridica attiene alla sorte del giudizio quando la pretesa azionata risulti priva di utilità per il venir meno dell’interesse sostanziale alla pronuncia di merito. Il Tribunale ha richiamato gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

L’accordo intervenuto tra le parti, ha osservato il giudice, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 luglio 2025 e definita con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese, il collegio ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando due elementi: la mancata costituzione del Comune di Massa, della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara, e la difesa solo formale delle Amministrazioni statali costituite in giudizio. La sentenza è stata così pronunciata con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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