Terzo condono in zona vincolata e incompetenza della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 3130 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale di interpretazione autentica, non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincolo relativo, salvo che si tratti di interventi di minore rilevanza e sempre che ricorrano congiuntamente le condizioni dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003. La creazione di nuovi volumi o superfici, anche tecniche o interrate, è comunque ostativa alla sanatoria in ambito paesaggistico. Il parere della Soprintendenza ha natura vincolante e co-decisoria, ma il procedimento di condono si conclude con il provvedimento del Comune, al quale spetta l’adozione dell’eventuale ordine di riduzione in pristino: l’atto della Soprintendenza che disponga direttamente la demolizione è affetto da incompetenza.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare adibita a civile abitazione, presentava nel 2004 domanda di condono al Comune ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003. Nel 2022 chiedeva alla Soprintendenza la valutazione ai fini paesaggistici. L’Amministrazione esprimeva parere negativo sull’istanza di sanatoria e ordinava la riduzione in pristino.
Il ricorrente impugnava il provvedimento e, in via subordinata, la circolare assessoriale n. 02 del 2022, deducendo l’omesso preavviso di rigetto, la formazione del silenzio-assenso, l’assenza di danno paesaggistico, l’applicabilità del terzo condono anche ai vincoli relativi e l’incompetenza della Soprintendenza sull’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021. Il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe l’intera disciplina statale, compreso il limite del comma 27, lettera d).
Ne deriva che in area vincolata sono sanabili solo gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — e non le opere che creino nuovi volumi o superfici. La Corte ritiene superato il diverso avviso del C.G.A.R.S. n. 291/2010 e conferma la piena applicabilità della disciplina nazionale, richiamando i propri precedenti e quelli del Cons. Stato n. 8781/2022 e n. 90/2023.
Quanto alle censure procedimentali, il provvedimento è atto vincolato: non richiede comparazione di interessi né specifica motivazione, essendo sufficiente il rinvio alla circolare assessoriale ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Il silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990 non si configura, perché il Comune non ha mai trasmesso lo schema di provvedimento e la disciplina del condono contempla il silenzio-inadempimento.
Il Collegio accoglie invece il motivo sull’incompetenza. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, al quale spetta anche l’adozione dei provvedimenti repressivi; la Soprintendenza interviene al solo fine di esprimere un parere vincolante. L’ordine di demolizione successivo al diniego rientra nella competenza comunale ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è quindi rigettato, con annullamento parziale dell’atto limitatamente alla statuizione di riduzione in pristino.
Nota della Redazione
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