Prova pratica di gara e verificazione tecnica sul tempo di sgonfiaggio (Cons. Stato n. 5657 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misurazione del tempo di sgonfiaggio del materasso antidecubito per la manovra di rianimazione cardiopolmonare costituisce un accertamento tecnico e non una valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice, con la conseguenza che essa è sindacabile dal giudice amministrativo e deve rispettare regole scientifiche idonee a garantirne l’attendibilità. Ove la metodica seguita in gara non sia riproducibile e assicuri un risultato aleatorio, il giudice dispone verificazione e la prova va ripetuta secondo procedure normate, senza che ciò integri un divieto di sindacato sostitutivo. L’eventuale incertezza della lex specialis sulla valenza espulsiva del requisito non può fondare l’esclusione, prevalendo il principio del favor partecipationis. La gara suddivisa in lotti costituisce, di regola, pluralità di gare autonome, con la conseguenza che il divieto di partecipazione individuale e in raggruppamento opera per il singolo lotto.
Il Fatto
Il RTI ricorrente risultava aggiudicatario del lotto 2 di una procedura per la fornitura di sistemi antidecubito in favore delle aziende sanitarie regionali. La seconda classificata chiedeva l’esclusione dell’aggiudicataria, assumendo che la prova pratica avesse rilevato tempi di sgonfiaggio per CPR superiori alla soglia di venti secondi fissata dalla lex specialis. La Commissione giudicatrice riteneva infondata l’istanza; il RUP, preso atto del ricorso notificato dalla seconda classificata, disponeva l’esclusione e la stazione appaltante annullava l’aggiudicazione, aggiudicando la gara alla controinteressata.
Il TAR Veneto respingeva il ricorso e dichiarava improcedibile il ricorso incidentale. Le aggiudicatarie proponevano appello; la Sezione, con ordinanza collegiale, disponeva verificazione affidando i quesiti a un docente universitario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi sulla prova pratica, fondata sul mancato esperimento dell’impugnazione dell’art. 11 del disciplinare e dell’Allegato 5. L’eccezione è respinta: le norme di gara attribuiscono alla Commissione il solo compito di cronometrare il tempo di sgonfiaggio e nulla prevedono sulle modalità esecutive. Poiché la contestazione investe proprio tali modalità, non sussisteva alcun onere di impugnazione. L’individuazione degli atti impugnati, si precisa richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 36 del 2014 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1806 del 2016, si desume dal tenore complessivo del ricorso e non dalla sola epigrafe.
Quanto al merito, la Sezione ribadisce che la misurazione del tempo di sgonfiaggio è accertamento tecnico, non potere discrezionale, e che la verificazione ammette giudizi tecnico-scientifici (Cons. Stato, Sez. III, n. 5169 del 2021). Il verificatore ha escluso la riproducibilità e l’attendibilità scientifica della metodica della Commissione, caratterizzata da carico non normato, impostazioni non specificate e rilevazione soggettiva del contatto.
La prova è stata quindi ripetuta secondo la norma ANSI/RESNA SS-1:2019; all’esito il dispositivo è risultato conforme al requisito con ampio margine, in tutti i test eseguiti. Il secondo motivo di appello è pertanto accolto.
Il Collegio aggiunge che l’incongruenza della lex specialis sulla valenza espulsiva del requisito non avrebbe comunque potuto condurre all’esclusione, prevalendo il favor partecipationis (Cons. Stato, Sez. V, n. 1263 del 2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 7997 del 2022). L’appello incidentale è respinto: i prodotti offerti nelle diverse gare sono documentalmente distinti; il requisito del c.d. transfer risulta rispettato; quanto alla partecipazione in lotto distinto, il divieto dell’art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 opera per il singolo lotto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3641 del 2024).
La sentenza è riformata con accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti impugnati; non essendo stato stipulato il contratto, non si provvede sulla relativa inefficacia. Spese compensate e compenso al verificatore posto a carico delle parti in parti uguali.
Nota della Redazione
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