Transenne parapedonali e autotutela per omessa gara a evidenza pubblica (TAR Sardegna n. 556 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le transenne parapedonali costituiscono impianti pubblicitari “di servizio” ai sensi dell’art. 47, comma 7, d.P.R. n. 495/1992, avendo quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’arredo urbano e solo secondariamente una finalità pubblicitaria. L’assegnazione degli spazi destinati alla loro installazione riguarda una risorsa scarsa e contingentata, la cui attribuzione deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, in applicazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza. È pertanto legittimo l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata senza previa gara, vertendosi in materia di interessi pubblici di rango costituzionale e sovranazionale per i quali l’onere motivazionale dell’amministrazione risulta attenuato e può essere assolto mediante il rinvio alle disposizioni violate e alle circostanze di fatto.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della pubblicità, presenta istanza al Comune di Cagliari per il posizionamento di ventitré transenne parapedonali. All’esito della conferenza di servizi, l’istanza viene accolta con provvedimento unico n. 2130 del 12.04.2023.
Su sollecitazione del Servizio Tributi, il Comune avvia un procedimento di autotutela e, con determinazione n. 5970 del 28.09.2023, annulla l’autorizzazione per violazione della disciplina del Piano generale degli impianti, che per le transenne impone la gestione per lotti previa gara. La società impugna l’atto davanti al TAR Sardegna deducendo tre motivi e formulando domanda risarcitoria. Il Comune resiste chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi. Il punto di partenza è la qualificazione dell’impianto: le transenne parapedonali rientrano tra gli impianti “di servizio” secondo l’art. 47, comma 7, d.P.R. n. 495/1992, distinte dagli impianti di pubblicità e propaganda di cui al comma 8. La funzione primaria è la protezione del traffico pedonale; quella pubblicitaria è solo secondaria.
Da qui discende la reiezione della censura costruita sull’art. 41 Cost. e sull’art. 23 cod. str.: non trattandosi di impianti a finalità pubblicitaria esclusiva, la libertà di iniziativa economica recede rispetto alle ragioni di sicurezza della circolazione e di regolazione organica dell’arredo urbano. Il Collegio richiama la giurisprudenza sul mercato contingentato degli impianti pubblicitari, qualificando il rapporto in termini concessori e non meramente autorizzativi, con conseguente necessità della gara per l’allocazione degli spazi.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. L’illegittimità dell’atto è evidente e l’interesse pubblico è autoevidente: tutela della concorrenza, merito competitivo, efficiente allocazione delle risorse pubbliche. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 8/2017, il Collegio afferma che in presenza di interessi pubblici di particolare rilievo l’onere motivazionale è attenuato e può essere soddisfatto con il rinvio alle norme violate. Il Servizio Tributi ha comunque indicato ragioni ulteriori, legate al decoro urbano e al maggior aggio conseguibile.
Il terzo motivo è dichiarato privo di interesse: i profili del mancato pagamento del canone e del mancato posizionamento non sono confluiti nella motivazione dell’atto impugnato. Il vizio genetico da omessa gara ha portata assorbente. Il ricorso è infondato, così come la domanda risarcitoria, mancando il danno ingiusto. Il Collegio segnala l’esigenza che il Comune dia corso alle procedure di gara già avviate. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.