Transenne parapedonali: gara necessaria per l’assegnazione degli spazi pubblicitari (TAR Sardegna n. 537 del 13.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le transenne parapedonali costituiscono impianti pubblicitari di servizio, ai sensi dell’art. 47, comma 7, d.P.R. n. 495/1992, e non impianti di pubblicità in senso proprio. Il loro sfruttamento a fini pubblicitari attinge a una risorsa pubblica scarsa, il suolo urbano, la cui allocazione deve avvenire mediante procedura a evidenza pubblica per lotti, in applicazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza. Il rilascio dell’autorizzazione sic et simpliciter integra un vizio genetico che legittima l’annullamento in autotutela. L’onere motivazionale dell’amministrazione è attenuato quando la rimozione sia imposta dalla tutela di interessi pubblici di rango costituzionale e sovranazionale, autoevidenti e di particolare rilievo.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della pubblicità, ha presentato istanza al Comune di Cagliari per il posizionamento di trentotto transenne parapedonali. All’esito della conferenza di servizi, l’istanza è stata accolta con il Provvedimento unico n. 3219 del 31 maggio 2023.

Su richiesta del Servizio Tributi, il Comune ha riaperto il procedimento e, con determinazione n. 5979 del 28/09/2023, ha annullato in autotutela l’autorizzazione, ravvisando la violazione del Piano Generale degli Impianti, che per le transenne impone la gestione per lotti previa gara. La società ha impugnato il provvedimento di secondo grado, deducendo la natura autorizzatoria dell’atto, l’insussistenza di un interesse pubblico attuale, vizi della nota del Servizio Tributi e chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’impianto. L’art. 47, comma 7, d.P.R. n. 495/1992 riconduce le transenne parapedonali agli impianti di servizio, aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano. Ne deriva la recessività del profilo pubblicitario e la centralità degli interessi connessi alla sicurezza della circolazione.

Tale premessa ridimensiona i richiami alla libertà di iniziativa economica. Gli spazi destinabili sono naturaliter contingentati e costituiscono una risorsa scarsa. L’assegnazione deve quindi seguire i principi di trasparenza e par condicio, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, da Cons. Stato, Ad. plen., n. 5/2013 a Cons. Stato, Sez. V, n. 267 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 8311 del 2023. Il rapporto tra ente locale e privato assume natura concessoria, non meramente autorizzatoria.

Quanto ai presupposti dell’autotutela, il Tribunale ritiene integrata l’illegittimità dell’atto di primo grado, per mancato esperimento della gara. Le ragioni di interesse pubblico sono autoevidenti: tutela della concorrenza, merito competitivo, allocazione efficiente delle risorse e maggiore aggio. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2017, il Collegio afferma che l’onere motivazionale si attenua in ragione della rilevanza degli interessi tutelati e può essere assolto con il rinvio alle disposizioni violate.

La doglianza sull’omesso pagamento del canone e sul mancato posizionamento resta assorbita: tali profili non confluiscono nella motivazione dell’atto impugnato e il vizio genetico ha portata prioritaria. Il ricorso è pertanto infondato; la domanda risarcitoria è respinta per assenza di danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. Il Tribunale segnala l’esigenza che il Comune dia corso alle procedure di gara già avviate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *