Occupazione sine titulo e dovere di provvedere sulla richiesta ex art. 42-bis (TAR Abruzzo n. 402 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione sine titolo di un immobile, protratta dopo la scadenza del termine dell’occupazione d’urgenza e in assenza di decreto di esproprio, integra un illecito permanente che l’amministrazione ha il dovere di far cessare. Il proprietario può sollecitare l’avvio e la conclusione del procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, volto alla restituzione del bene o alla sua acquisizione non retroattiva al patrimonio pubblico. L’inerzia serbata su tale istanza configura un silenzio-inadempimento sindacabile dal giudice amministrativo, in applicazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 e del dovere di buona fede procedimentale ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il giudice, qualificata la domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., ordina all’ente di provvedere con determinazione espressa e motivata entro un termine ragionevole, nominando in caso di perdurante inerzia un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un terreno agricolo nel Comune di Ancarano. Il Comune, con deliberazioni risalenti al 1978-1981, approvò il progetto di un campo sportivo e dispose l’occupazione temporanea d’urgenza dell’area. Non seguì alcun decreto di esproprio, né un accordo di cessione: il fondo fu irreversibilmente trasformato e da allora è utilizzato dall’ente sine titolo.
Con raccomandata del 2018 il proprietario chiese il risarcimento dei danni e la restituzione del bene. Non ottenendo riscontro, propose ricorso per la condanna del Comune al ristoro per equivalente. Nel corso del giudizio, con diffida del 2021, sollecitò la restituzione o l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, domanda ribadita con memoria. Il Comune eccepì l’inammissibilità della domanda risarcitoria, non essendo mai stato adottato un provvedimento di acquisizione, e la prescrizione del credito per l’indennizzo maturato prima del 2015.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2020: l’illecito permanente dell’amministrazione cessa solo con l’acquisizione del bene, la restituzione o un contratto traslativo, e non è ravvisabile una rinuncia abdicativa del privato. Ne deriva che la sola domanda risarcitoria per equivalente è, in linea di principio, inammissibile rispetto allo schema legale tipico, ma il giudice deve comunque considerare il carattere doveroso della funzione attribuita dall’art. 42-bis.
Poiché il ricorrente ha invocato, con diffida e memorie, la cessazione dell’illecito mediante restituzione o acquisizione non retroattiva, l’azione risarcitoria va qualificata, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., come azione avverso il silenzio serbato sull’istanza. La conversione è disposta ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., con adozione delle misure attuative ex art. 34, comma 1, lettera e).
Nel merito, l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 disciplina un procedimento ablativo esperibile d’ufficio. Ancorché la norma non preveda espressamente un’istanza di parte, l’obbligo di avviare e concludere il procedimento con provvedimento espresso deriva dal dovere di evitare il protrarsi dell’illecito e dal rispetto della buona fede procedimentale. L’amministrazione deve rispondere anche quando ritenga la richiesta inammissibile o infondata. L’inerzia integra dunque silenzio-inadempimento, sindacabile secondo l’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016.
Non essendo previsto un termine per l’esercizio del potere, il Collegio applica il termine generale di trenta giorni ex art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, richiamando la Corte costituzionale n. 71 del 2015. Accoglie quindi il ricorso e afferma l’obbligo del Comune di provvedere con determinazione espressa e motivata, assegnando centoventi giorni per scegliere tra rilascio del bene e acquisizione definitiva e non retroattiva, anche mediante cessione volontaria. Nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Teramo, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia. Le spese sono compensate per la complessità degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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