Verifica anomalia offerta: riesame e sospensione cautelare parziale (TAR Sardegna n. 148 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, la verifica di anomalia dell’offerta deve essere condotta dalla stazione appaltante attraverso una valutazione unitaria e complessiva della congruità dell’offerta, e non già mediante lo scrutinio atomistico delle singole componenti economiche. La presenza di profili di criticità relativi ad alcune voci di costo non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’insostenibilità complessiva dell’offerta. L’erronea imputazione di determinate componenti economiche, quali i costi del Direttore Tecnico o della formazione del personale, nell’ambito delle voci dell’offerta anziché delle spese generali dichiarate, non integra un vizio insanabile dell’offerta, ma richiede il riesercizio del potere di verifica. Ne consegue che il giudice amministrativo, in presenza di un apprezzabile fumus boni iuris, può disporre la sospensione parziale dell’efficacia del provvedimento di esclusione, limitatamente ai profili scrutinabili, e l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame e della rinnovazione della verifica di anomalia da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, suddivisa in due lotti, indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’affidamento dei servizi di vigilanza degli impianti portuali e di controllo di sicurezza nei porti di Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa di Gallura e Porto Torres. Con nota prot. n. 12034 del 21/04/2026, la stazione appaltante ha comunicato l’esclusione della ricorrente dal lotto 2 della gara, all’esito della verifica di congruità del costo della manodopera ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023.
Avverso il provvedimento di esclusione la società ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, nonché la dichiarazione di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e il risarcimento del danno in forma specifica. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e la società ha presentato istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso presenti profili di apprezzabile fumus con riferimento alla valutazione di talune componenti dell’offerta economica della ricorrente, in particolare riguardo ai costi del Direttore Tecnico e della formazione del personale. Su tali voci, la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente scrutinato la possibilità di imputazione nell’ambito delle spese generali dichiarate, con ciò evidenziando un possibile vizio nel procedimento di verifica dell’anomalia.
Il Collegio ha, invece, rilevato la permanenza di un profilo di criticità in relazione all’indennità radiogena prevista per il personale addetto ai controlli radiogeni, voce che non risultava adeguatamente giustificata nell’offerta. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta idonea ad affermare l’insostenibilità complessiva dell’offerta, giacché la verifica di anomalia richiede una valutazione globale e non già il riscontro atomistico delle singole voci di costo.
La necessità di un riesame da parte della stazione appaltante, nell’ambito di una valutazione unitaria della congruità dell’offerta, ha indotto il Tribunale a ritenere che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante l’accoglimento dell’istanza ai fini del riesercizio del potere amministrativo e della rinnovazione della verifica di anomalia. L’ordinanza ha, pertanto, disposto la sospensione parziale dell’efficacia del provvedimento impugnato, nei limiti indicati in motivazione, e la fissazione dell’udienza di merito.
Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura delle questioni trattate e l’esito solo parziale dell’istanza.
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Nota della Redazione
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