Transito nei ruoli civili: obbligo di motivazione sulla sede di assegnazione (TAR Puglia n. 1521 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione deve essere motivata in modo espresso e convincente anche riguardo alle deroghe previste dall’Annesso 2 alla Circolare ministeriale. Le esigenze funzionali della Forza Armata, pur prevalenti in linea generale, non esimono l’Amministrazione dal contemperarle con le documentate e gravi situazioni personali, di salute, familiari o di elevata protezione sociale dell’interessato. L’art. 3 della L. n. 241/1990 impone una motivazione rafforzata, trattandosi di provvedimenti che incidono drasticamente sulla vita del dipendente e postulano la continuità del rapporto di impiego. Il transito non è assimilabile a una nuova assunzione ed è sindacabile dal giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, arruolata nella Marina Militare, veniva giudicata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato e idonea all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Chiedeva quindi di transitare in tali ruoli, indicando la sede di prima assegnazione gradita.
Con provvedimento del 19 febbraio 2025 la Direzione Generale per il Personale Civile respingeva l’istanza relativa alla sede e individuava una destinazione diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio. La ricorrente impugnava tale determinazione davanti al TAR Puglia, deducendo violazione degli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241/1990, carenza di istruttoria, vizio di motivazione e disparità di trattamento, chiedendo in via gradata la condanna dell’Amministrazione alla riedizione dell’attività amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette il difetto di legittimazione passiva della controinteressata estromessa, priva di effettivo contro-interesse. Nel merito richiama l’art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010, il D.M. 18 aprile 2002 e la Circolare n. 51229 del 25 luglio 2023, rilevando che la disciplina non precisa le modalità di individuazione della sede.
Il TAR ritiene che il bilanciamento tra interesse pubblico alla distribuzione del personale e interesse privato del dipendente non possa prescindere da una motivazione espressa e convincente ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Gli atti in esame determinano un impatto di notevolissima portata sulla sfera personale, familiare ed economica del dipendente, poiché postulano la continuità del rapporto di impiego (cfr. Cons. Stato, II, n. 8136 del 2022).
Sul piano interpretativo, il Collegio esige una lettura sistematica dell’Annesso 2 in rapporto agli altri Annessi, per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra Forze Armate. Vanno valorizzate le possibilità di deroga (gravi situazioni personali, esigenze di elevata protezione sociale) e l’esigenza di ripianare le carenze organiche va intesa come copertura di posizioni effettivamente libere, senza comprimere l’interesse a privilegiare la sede di ultimo servizio o le regioni prossime. Richiama in proposito TAR Lazio, Roma, I-bis, n. 9606/2025 e n. 176/2025.
La nota M_D MSTAT prot. 0049307 del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum, rafforza il regime più favorevole per il personale con profilo tecnico e conferma la linea ermeneutica indicata (cfr. Cons. Stato, IV, n. 7550/2024; VII, n. 7422/2024; TAR Puglia, Lecce, I, n. 1292/2022).
Gli atti impugnati risultano pertanto inidoneamente motivati, non dando conto della effettiva necessità di individuare quella sede e della inesistenza di opzioni meno penalizzanti. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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