Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 1850 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alle altre parti costituite e non opposta, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., senza che il giudice amministrativo possa scrutinare nel merito i motivi dedotti. La declaratoria di estinzione assorbe ogni questione di rito e di merito, comprese quelle relative ai motivi aggiunti ritualmente depositati. Quanto alle spese, la loro compensazione integra esercizio di un potere discrezionale del giudice, che la dispone quando ravvisi ragioni idonee a giustificarla, anche in ragione dell’atteggiamento processuale delle parti. La parte che si dichiari remissiva sulla compensazione non preclude al giudice la valutazione autonoma sulle spese.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Toscana una serie di deliberazioni del Comune di Monte Argentario, adottate tra l’ottobre e il novembre 2024, con cui l’amministrazione comunale aveva avviato il procedimento per il rilascio in proprio favore della concessione demaniale marittima relativa agli ormeggi e alle aree del porto di Porto Ercole, per una durata cinquantennale. Il ricorso investiva anche l’art. 23 delle NTA del Piano Regolatore Portuale, nella parte in cui disciplina le modalità di affidamento degli ormeggi.

Nel corso del giudizio la ricorrente depositava due distinte serie di motivi aggiunti, la prima il 9 marzo 2025 e la seconda il 15 aprile 2025, estendendo l’impugnazione agli atti successivi con cui il Comune aveva confermato il deliberato e pubblicato l’avviso relativo alla gestione dell’ambito portuale. All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 la difesa comunale risultava costituita.

La Motivazione della Corte

Prima dell’udienza del 13 novembre 2025 la società ricorrente depositava, in data 10 ottobre 2025, un atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alla controparte costituita. Il Comune non si opponeva alla rinuncia e, con memoria depositata in pari data, si dichiarava remissivo in ordine alla compensazione delle spese di lite.

Il Collegio rileva come, a fronte di tale quadro processuale, non residui alcuno spazio per l’esame del merito. La rinuncia, tempestivamente notificata e non opposta, perfeziona il presupposto previsto dall’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., che impone al giudice di dare atto della rinuncia e di dichiarare l’estinzione del giudizio.

La declaratoria di estinzione travolge l’intero oggetto del contendere, comprendendo tanto il ricorso introduttivo quanto le due serie di motivi aggiunti. Il Tribunale non procede quindi ad alcuna valutazione in ordine alla legittimità delle deliberazioni impugnate né alla compatibilità dell’art. 23 delle NTA con la disciplina in materia di beni demaniali.

Sul versante delle spese, il Collegio ritiene sussistenti ragioni per disporne la compensazione tra le parti. La decisione si fonda sulla valutazione complessiva dell’andamento del giudizio e sull’atteggiamento processuale assunto dalla ricorrente, che ha dichiarato la propria remissività sul punto, senza che ciò integri una rinuncia alla pronuncia sulle spese.

Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio delle pronunce del giudice amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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