Transito nei ruoli civili: obbligo di motivazione sulla sede di assegnazione (TAR Puglia n. 1549 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che individua la sede di prima assegnazione del personale militare transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dando conto in concreto della necessità organizzativa di quella specifica sede e dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti per il dipendente. L’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e il D.M. 18 aprile 2-OMISSIS-2 non esauriscono la disciplina, che va integrata dalla Circolare del 25 luglio 2023 e dall’Annesso 2, da interpretare sistematicamente con gli Annessi riferiti alle altre Forze Armate. Le deroghe previste dall’Annesso 2 per le documentate e gravi situazioni personali e per le esigenze di elevata protezione sociale devono essere effettivamente valutate e non pretermesse. Il transito non è assimilabile a una nuova assunzione e postula la continuità del rapporto di impiego. Il giudice amministrativo sindaca la motivazione e l’istruttoria, non il merito della scelta organizzativa.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, viene giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Chiede quindi di transitare in tali aree ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010.

L’Amministrazione respinge la domanda relativa alla sede di prima assegnazione e ne individua una diversa, non insistente nella Regione di ultimo servizio. Il militare impugna davanti al TAR Puglia; in esecuzione dell’ordinanza cautelare di remand, l’Amministrazione conferma la sede già individuata. Propone allora motivi aggiunti, lamentando violazione della circolare ministeriale, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa: l’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 rinvia a un decreto ministeriale, che all’art. 2 individua l’autorità competente al transito ma non detta criteri per la sede di prima assegnazione. Soccorre la Circolare del 25 luglio 2023, che all’art. 7 rimette la scelta alle esigenze funzionali delle Forze Armate secondo gli Annessi, ammettendo deroghe in casi tassativi.

Pur riconoscendo che l’interesse pubblico a una funzionale distribuzione del personale è in linea generale prevalente su quello privato, il TAR ribadisce che una motivazione espressa, univoca e comprensibile resta necessaria. Gli atti in esame incidono drasticamente sulla sfera personale, familiare ed economica del dipendente, perché postulano la continuità del rapporto e coinvolgono persone con problematiche di salute. Richiama sul punto Cons. Stato, II, n. 8136 del 2022.

Il Collegio aderisce all’indirizzo del TAR Lazio, Roma, I-bis, n. 9606/2025 e del TAR Lazio, Roma, I-bis, n. 176/2025: l’Annesso 2 impone di considerare le documentate e gravi situazioni personali e le esigenze di elevata protezione sociale, potendo le difficoltà economiche integrare tale requisito. L’assegnazione a una sede molto distante, senza contemperamento, integra il vizio motivazionale.

Il TAR fissa lo standard interpretando l’Annesso 2 non atomisticamente, ma in rapporto agli Annessi riferiti alle altre Forze Armate, per evitare ingiustificate disparità. La nota del 5 giugno 2024, applicabile secondo il tempus regit actum, conferma tale linea ermeneutica e detta un regime più favorevole per il personale con profilo tecnico.

Gli atti risultano perciò inidoneamente motivati quanto alla determinazione della sede: non danno conto della necessità di quella specifica destinazione né dell’assenza di opzioni meno penalizzanti, riferibili alla Regione di ultimo servizio o a quelle limitrofe. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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