Obbligo di motivazione sulla sede di assegnazione nel transito nei ruoli civili (TAR Puglia n. 1551 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa non è assimilabile a una nuova assunzione, ma postula la continuità del rapporto di impiego e resta sindacabile dal giudice amministrativo. La determinazione della sede di prima assegnazione è espressione di discrezionalità tecnica, ma richiede una motivazione espressa, univoca e comprensibile ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, tanto più incisiva quanto maggiore è l’impatto sulla sfera personale, familiare ed economica del dipendente. L’Amministrazione deve contemperare le esigenze funzionali della Forza Armata con le possibilità di deroga previste dall’Annesso 2, valorizzando le documentate e gravi situazioni personali e le particolari esigenze di elevata protezione sociale. È illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, il provvedimento che individui la sede senza dare conto della effettiva necessità di quella specifica destinazione e dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti, in particolare nella regione di ultimo servizio o in quelle limitrofe.
Il Fatto
La ricorrente, arruolata nella Marina Militare, veniva giudicata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato, ma idonea all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, dove chiedeva di transitare ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010.
Con un primo ricorso impugnava la determinazione con cui la Direzione Generale per il Personale Civile respingeva la domanda relativa alla sede di prima assegnazione e ne individuava una diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio. Seguiva la sentenza del TAR Puglia – Lecce, Sez. II, n. 867/2024, in esecuzione della quale l’Amministrazione adottava i nuovi provvedimenti del 15 e 16 ottobre 2024, nuovamente impugnati per violazione del giudicato, erronea applicazione della disciplina di settore ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal bilanciamento tra l’interesse pubblico alla funzionale distribuzione del personale sul territorio e l’interesse privato del dipendente, riconoscendo in via generale la prevalenza del primo. Tale prevalenza non esonera tuttavia l’Amministrazione dall’obbligo di una motivazione espressa e convincente, specie quando gli atti incidono drasticamente sulla vita di persone con problematiche di salute, già mature, con famiglia e retribuzioni non elevate. Non si tratta, osserva il TAR, della prima assegnazione di un neoassunto, ma di provvedimenti che postulano la continuità del rapporto di impiego.
Il Tribunale richiama l’orientamento del giudice amministrativo secondo cui il transito nei ruoli civili non è assimilabile a una nuova assunzione ed è pertanto sindacabile per eventuali profili di illegittimità (Cons. Stato, Sez. II, n. 8136/2022). Sul piano del merito motivazionale, la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che le difficoltà economiche e le esigenze di salute possono integrare il requisito delle esigenze di elevata protezione sociale, tutte le volte in cui ridondino in lesione di situazioni meritevoli di tutela, come la stabilità del nucleo familiare (TAR Lazio, Roma, n. 9606/2025; n. 176/2025).
Il passaggio centrale riguarda il metodo di lettura dell’Annesso 2 alla Circolare del 25 luglio 2023. Il Collegio ne impone una interpretazione non atomistica, ma sistematica, in rapporto agli Annessi riferibili al personale dell’Esercito, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, non emergendo ragioni per distinguere nettamente la Marina. Una lettura siffatta evita ingiustificate disparità di trattamento e conduce a valorizzare le possibilità di deroga, senza che l’esigenza di ripianare le carenze organiche possa ulteriormente comprimere il meritevole interesse a privilegiare la sede di ultimo servizio o quelle limitrofe.
Quanto alla nota dello Stato Maggiore del 5 giugno 2024, il TAR ne afferma l’applicabilità secondo il principio del tempus regit actum, con riferimento al momento del provvedimento di assegnazione e non a quello dell’istanza. La nota introduce un regime più favorevole per il personale con profilo tecnico e conferma la linea ermeneutica sistematica seguita dal Collegio.
Ne consegue che gli atti impugnati sono inidoneamente motivati nella parte relativa alla determinazione della sede: non danno conto della effettiva necessità, per la Marina, di individuare quella specifica destinazione, né dell’inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti per l’interessata. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative della pronuncia. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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