Voto numerico nei concorsi e soccorso istruttorio tra autoresponsabilità del candidato (TAR Puglia n. 1557 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive pubbliche il voto numerico attribuito dalla commissione ai titoli costituisce motivazione sufficiente del giudizio tecnico discrezionale, purché siano stati preventivamente fissati criteri di massima specifici che consentano al candidato di ricostruire il punteggio mediante comparazione. Il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non è invocabile dal candidato che abbia omesso di indicare in modo analitico gli elementi del titolo dichiarato, in ragione del principio di autoresponsabilità e del rispetto della par condicio tra i concorrenti. Non integra un vizio di legittimità la discrasia tra periodo dichiarato e sua sintetica quantificazione, se il periodo è puntualmente indicato e la commissione è posta in grado di verificare la prestazione. La rettifica sopravvenuta della graduatoria determina l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La ricorrente partecipava all’avviso pubblico indetto da ASL Taranto con deliberazione n. 1027 del 24.4.2024 per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo di logopedista. Nella graduatoria finale le veniva assegnata la posizione n. 92 con punti 1,065.
Impugnava la graduatoria e i verbali della commissione, chiedendo un punteggio superiore e lamentando il difetto di motivazione della valutazione dei titoli. Con deliberazione n. 172 del 22.1.2025 l’azienda rettificava parzialmente la graduatoria, riconoscendo 2,557 punti e la posizione n. 48. La ricorrente impugnava anche tale atto con motivi aggiunti, contestando il nuovo computo e la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo la prima graduatoria superata dalla rettifica operata con verbale n. 8 del 20.1.2025 e dalla delibera n. 172 del 2025.
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale esamina per primo il vizio motivazionale e lo ritiene infondato. Richiamato l’orientamento secondo cui il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, il Collegio rileva che nella specie la commissione aveva fissato analitici criteri di massima nell’Allegato B al verbale n. 1 dell’11.9.2024, coerenti con l’art. 8 del bando. Il candidato era quindi in grado di ricostruire il punteggio comparando i criteri con i punti attribuiti per ciascuna categoria di titolo.
Nel merito della prima censura emerge un parziale accoglimento. Il Collegio esclude che siano stati omessi i 27 corsi, tutti computati nella scheda valutativa, e che manchi il punto per il master. Quanto ai titoli di carriera, la pretesa di 0,25 punti per ciascun rapporto con l’ente accreditato è respinta: i periodi a tempo parziale sono valutabili solo proporzionalmente all’orario contrattuale, secondo l’Allegato B, e manca la prova dell’errore di computo.
È parimenti infondata la doglianza sui periodi contemporanei presso l’ente non accreditato, poiché in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole. Quanto all’attività di professionista indipendente, la candidata non aveva indicato l’ente né le ore effettuate: l’Allegato B esclude la valutabilità di simili servizi. Il Collegio nega che la commissione dovesse attivare il soccorso istruttorio, richiamando il principio di autoresponsabilità e il rispetto della par condicio, oltre alle prescrizioni analitiche dell’art. 4 dell’avviso.
Trova invece accoglimento la censura sul periodo di un anno e quattro mesi presso l’ente accreditato, dichiarato in curriculum ma sintetizzato in “4 mesi”. La discrasia è frutto di un palese errore di redazione, superabile perché il periodo era puntualmente indicato insieme a tutti gli elementi richiesti. Il punteggio va però parametrato al tempo parziale di 21 ore settimanali, non a quello preteso. Il Tribunale annulla quindi parzialmente la delibera n. 172 del 2025 nei limiti dell’interesse della ricorrente, con effetto conformativo per la riedizione del potere e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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