Decadenza sostanziale dalla disoccupazione agricola e giudicato inter alios (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10288 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza sostanziale prevista dall’art. 22 d.l. n. 7/1970 costituisce un’eccezione rilevabile anche d’ufficio, che preclude l’esame nel merito della domanda di accertamento del diritto alla disoccupazione agricola e alla reiscrizione negli elenchi bracciantili. Il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi fondata sulla decadenza è inammissibile, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per difetto di specificità delle censure. Il giudicato pronunciato inter alios non può spiegare efficacia diretta nel giudizio tra altre parti, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.. La sentenza che definisce un giudizio in rito, per cessazione della materia del contendere, è improduttiva di effetti in una controversia successiva avente ad oggetto un diverso periodo contributivo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 sollevata dall’INPS. La controversia riguardava la pretesa restitutoria delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola dal 2002 al 2017 e la reiscrizione negli elenchi bracciantili, subordinata all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di decadenza, senza procedere ad alcun apprezzamento nel merito sulla sussistenza del rapporto lavorativo. La Corte territoriale ha integrato la motivazione, ritenendo irrilevanti le sentenze richiamate dalla parte privata. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, radicata esclusivamente sulla decadenza. La parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 32 della legge n. 264/1949, ma non ha specificamente attaccato il fondamento decadenziale della decisione, limitandosi a una generica doglianza di formalismo.

In relazione alla sentenza pronunciata in un diverso giudizio, la Corte ha evidenziato che essa non era stata trascritta nei modi di rito e che, comunque, era stata resa in un procedimento cui la ricorrente non aveva partecipato. L’art. 2909 cod. civ. esclude in radice l’efficacia diretta del giudicato inter alios: la sentenza invocata non poteva quindi produrre effetti nella controversia in esame.

Quanto alla sentenza pronunciata tra le stesse parti, la Corte ha osservato che anch’essa non era stata ritualmente prodotta, non essendo stato certificato il passaggio in giudicato nelle forme dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. Si trattava inoltre di una pronuncia in rito, di cessazione della materia del contendere, riferita a un periodo diverso da quello dedotto in giudizio, con conseguente improduttività di effetti nel giudizio a quo. Tali profili hanno reso la censura priva dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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