Transitati nei ruoli tecnici e blocco della progressione: questione infondata (Cons. Stato n. 3226 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, lett. aaaa-quinquies), d.lgs. n. 95/2017 demanda a un decreto del Capo della Polizia la disciplina della progressione in carriera, espressamente esclusa per il transito di cui alla lett. aaaa-bis). Tale esclusione discende direttamente dalla norma primaria, che deroga a norme anteriori di pari grado, e non ammette l’interpretazione riduttiva secondo cui sarebbe vietata la sola progressione automatica conseguente al transito. La scelta legislativa non è manifestamente irragionevole: contempera l’interesse dell’amministrazione a disporre di personale per compiti amministrativo-gestionali, quello dei dipendenti ad accedere a mansioni più confacenti all’età e quello del personale dei ruoli di destinazione a non subire il transito in soprannumero di soggetti già in stato avanzato di carriera. Non sussiste violazione dell’art. 76 Cost., avendo la legge delega attribuito al Governo il potere di incidere su reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera. La questione è pertanto manifestamente infondata.

Il Fatto

Alcuni dipendenti della Polizia di Stato, transitati nell’area tecnica ai sensi dell’art. 2, lett. aaaa-bis), d.lgs. n. 95/2017, impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto del Capo della Polizia del 27 aprile 2020, la circolare del 9 febbraio 2021 e il successivo decreto del 3 febbraio 2022, nelle parti in cui escludono l’applicazione delle disposizioni sulla progressione in carriera per il personale transitato.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo gli atti conformi alla ratio della disciplina. Gli interessati proponevano appello, chiedendo in via preliminare di sollevare questioni di costituzionalità per eccesso di delega e per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 36 e 97 Cost., e deducendo l’errata interpretazione della norma primaria, la disparità di trattamento rispetto al transito di cui alla lett. aaaa-ter), l’omessa motivazione e l’ingiustizia manifesta.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. La premessa è che gli atti impugnati sono riproduttivi della disciplina di rango primario: la lett. aaaa-quinquies) demanda al decreto del Capo della Polizia la disciplina della progressione in carriera, “esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis)”. È quindi lo stesso decreto legislativo, avente forza di legge e idoneo a derogare norme anteriori di pari grado, a sancire l’esclusione.

Il Collegio respinge l’interpretazione proposta dagli appellanti, secondo cui sarebbe vietata la sola progressione automatica. La tesi non ha fondamento testuale: la disposizione non richiama l’automaticità, ma la progressione in carriera in generale. Né emerge una ragione per cui il transito dovrebbe comportare un avanzamento automatico.

Esclusa la praticabilità dell’interpretazione conforme, la decisione ruota sulla questione di costituzionalità. Quanto all’art. 76 Cost., le lett. da aaaa-bis) ad aaaa-quinquies) sono state introdotte dal d.lgs. n. 126/2018, correttivo adottato in attuazione dell’art. 8, comma 6, legge n. 124/2015, e modificate dal d.lgs. n. 172/2019. L’art. 8, comma 1, lett. a), della legge delega consente espressamente la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera: il potere esercitato non ha dunque ecceduto la delega.

Sul versante della ragionevolezza e dell’uguaglianza, il Collegio richiama la relazione illustrativa del d.lgs. n. 95/2017 e osserva che il transito riguarda soggetti vicini all’età pensionabile, è disposto in soprannumero e si protrae per quattro anni. Tali elementi rendono ragionevole l’esclusione della progressione, avendo il legislatore contemperato gli interessi contrapposti, compreso quello del personale dei ruoli di destinazione. Rileva inoltre che il transito è su richiesta e non obbligatorio: la limitazione deriva da una scelta consapevole degli interessati. Infine, la comparazione con la lett. aaaa-ter) è priva di pregio, trattandosi di fattispecie diverse per requisiti di età, esperienza e finestra temporale.

L’appello è respinto; la novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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