Prevalenza della pubblica incolumità nella cautela sull’ordinanza contingibile e urgente per la detenzione di animali (TAR Emilia-Romagna n. 192 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la comparazione degli interessi coinvolti deve attribuire rilievo preminente all’esigenza di tutela della pubblica incolumità, la quale prevale sulle ragioni del ricorrente che deduca un pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Tale conclusione si impone, in particolare, quando l’atto contestato sia un’ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000. Non assume, inoltre, rilievo decisivo, ai fini del rigetto dell’istanza, la circostanza che l’eventuale inottemperanza possa esporre il destinatario alla denuncia ex art. 650 cod. pen., atteso che le conseguenze del paventato rischio sono intrinsecamente legate alla concreta possibilità di dare esecuzione al provvedimento medesimo.
Il Fatto
Una legale, in proprio, impugnava l’ordinanza con la quale il Comune di Ponte dell’Olio, in via contingibile e urgente, le aveva ordinato, in solido con altro soggetto, il trasferimento coattivo temporaneo presso una struttura di accoglienza del branco di cani di razza pastore maremmano-abruzzese da lei gestiti. Il provvedimento conteneva altresì la diffida ad adempiere entro quarantotto ore, l’avviso di esecuzione d’ufficio in danno in caso di inadempienza, ulteriori prescrizioni per la messa in sicurezza del luogo di custodia e il divieto di detenzione temporanea di ulteriori esemplari.
La ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendone i profili di illegittimità. Nella fase cautelare si costituiva il solo soggetto controinteressato, mentre il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, nel decidere sull’istanza cautelare, richiamava la valutazione già espressa nel decreto monocratico, secondo cui nella comparazione degli interessi – propria della fase processuale – deve ritenersi prevalente l’esigenza di tutela della pubblica incolumità.
Il Collegio ha quindi rigettato l’istanza, valorizzando la natura del provvedimento impugnato quale atto emanato per fronteggiare una situazione di pericolo attuale per la collettività, cui l’ordinamento attribuisce un peso specifico nella Delibazione cautelare.
Quanto all’ulteriore profilo, relativo alla paventata denuncia ex art. 650 cod. pen. per l’ipotesi di inottemperanza, il Tribunale ha osservato che tale rischio non può fondare l’accoglimento dell’istanza, poiché le conseguenze penali sono intrinsecamente legate alla concreta possibilità di dare esecuzione al provvedimento impugnato: esse presuppongono, cioè, una situazione di inadempimento che l’ordinanza cautelare non è volta a sanzionare, ma che rileverebbe semmai in una fase successiva e distinta.
In esito a tali considerazioni, la domanda cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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