Demolizione su area demaniale marittima: ordine vincolato e vizi procedimentali non invalidanti (TAR Puglia n. 1393 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate su area demaniale marittima costituisce atto dovuto nell’adozione e vincolato nel contenuto: una volta accertata la decadenza della concessione demaniale e la realizzazione dei manufatti in assenza di titolo edilizio e paesaggistico, l’amministrazione non dispone di margini di apprezzamento discrezionale. L’astratta assentibilità dell’intervento mediante SCIA o in edilizia libera non assume rilievo, poiché decisiva è la realizzazione in difetto di qualsivoglia titolo. I vizi della scansione procedimentale non determinano l’annullamento del provvedimento, in applicazione della regola di non annullabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.
Il Fatto
La ricorrente, sezione locale di un’associazione, ha impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di strutture realizzate su area demaniale marittima già oggetto di concessione, oltre alla diffida presupposta e alla successiva nota recante il preventivo delle spese di rimozione in via sostitutiva.
La concessione demaniale era stata dichiarata decaduta con provvedimento la cui legittimità era stata accertata in via definitiva dal TAR con una precedente sentenza, confermata dal Consiglio di Stato. Il Comune, preso atto della mancata ottemperanza, ha quantificato l’onere della demolizione eseguita d’ufficio. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione dei diritti partecipativi e irragionevolezza del termine assegnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito, respingendo il ricorso nel merito. I provvedimenti impugnati costituiscono diretta conseguenza della intervenuta decadenza della concessione demaniale, accertata in via definitiva, e del legittimo procedimento di incameramento avviato ai sensi dell’art. 49 cod. nav. Il verbale di sopralluogo richiamato dalla ricorrente risulta superato dalle sopravvenienze procedimentali e dalla stessa disponibilità manifestata alla riduzione in pristino.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Tribunale ha osservato che l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 impone la rimozione delle opere realizzate su suoli demaniali in assenza di titoli edilizi. Nella specie la realizzazione su area demaniale marittima non poteva che comportare l’ordine di necessaria rimozione. Irrilevante è il richiamo alla astratta assentibilità degli interventi: ciò che conta è l’avvenuta esecuzione in difetto di qualsivoglia titolo edilizio e paesaggistico.
Il Collegio ha poi escluso valenza invalidante all’omessa comunicazione all’ente proprietario del suolo. In presenza di un provvedimento cui va riconosciuta natura di atto dovuto e vincolato, i vizi procedimentali non possono condurre alla caducazione per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il solo fatto dell’abuso su suolo pubblico giustifica l’irrogazione della misura vincolata, senza necessità di accertare l’epoca di realizzazione e senza possibilità di configurare affidamenti tutelabili, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 8873 del 2022 e i precedenti ivi citati.
Infondate anche le censure sull’esiguità del termine della diffida, superate dalla avvenuta rimozione a cura del Comune, e quelle sulla nota delle spese: il Comune ha annullato il precedente avviso di pagamento e ne ha adottato uno nuovo di importo corretto. Le residue contestazioni sulla congruità del prezzo sono generiche e indimostrate. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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