Translatio iudicii non rimette nei termini il ricorrente già decaduto (TAR Campania n. 120 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La translatio iudicii non consente di eludere i termini posti a pena di decadenza dinanzi al giudice munito di giurisdizione. L’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda riassunta, ma lascia ferme le preclusioni e decadenze già maturate. Pertanto, la domanda risarcitoria proposta dapprima davanti al giudice ordinario e poi riassunta davanti al giudice amministrativo è irricevibile se, al momento dell’instaurazione del giudizio civile, era già decorso il termine di centoventi giorni dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.. In materia di responsabilità per lesione di interessi legittimi resta fermo l’onere del danneggiato di provare danno ingiusto, nesso di causalità ed elemento soggettivo; non è configurabile colpa dell’amministrazione omessa quando l’ordinanza di rimozione dei rifiuti non è adottabile per mancata identificazione dei responsabili.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in agro di Caivano confinante con un insediamento denominato “Campo Nomadi”, lamenta che i residenti hanno ripetutamente sversato rifiuti nella sua proprietà, danneggiando il fondo e le colture. Espone di aver più volte sollecitato il Comune perché vigilasse su tali condotte, senza esito.

Il proprietario è stato destinatario di due ordinanze sindacali del 2012, con ingiunzione alla rimozione dei rifiuti, non impugnate; ha chiesto invano l’annullamento in autotutela e ha provveduto alla pulizia a proprie spese. Nel 2018 ha convenuto il Comune davanti al Tribunale civile di Napoli Nord per il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni. Con sentenza n. 2976/2022 il giudice civile ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune per violazione del termine di decadenza dell’art. 30 del cod. proc. amm.. La norma positivizza il superamento della pregiudiziale amministrativa, ma subordina l’azione risarcitoria autonoma a un termine di centoventi giorni decorrente dal fatto lesivo o dalla conoscenza del provvedimento dannoso. Il suo decorso comporta la decadenza e l’impossibilità di accesso della pretesa al giudice.

Il TAR riconosce che la domanda è stata proposta dapprima davanti al giudice ordinario e che la disciplina della translatio iudicii comporta la salvezza degli effetti della domanda. Tale salvezza, tuttavia, non può spingersi fino a rimettere nei termini chi fosse già incorso in una decadenza. L’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., nel fare salvi gli effetti della domanda riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato, mantiene ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Il Collegio richiama l’insegnamento per cui la translatio iudicii non può consentire l’elusione dei termini posti a tutela delle posizioni protette davanti al giudice dotato di giurisdizione: perché operi l’effetto utile, la causa civile deve essere stata introdotta entro lo stesso termine previsto per il ricorso amministrativo (Cons. Stato, sez. III, n. 940/2012; Cons. Stato, sez. VI, n. 3031/2016). Nel caso concreto il termine era abbondantemente decorso già all’instaurazione del giudizio civile nel 2018, avvenuta anni dopo le ordinanze del 2012 rimaste inoppugnate.

Il ricorso è comunque infondato nel merito. Viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale da mancato esercizio dell’attività provvedimentale, che richiede danno ingiusto, nesso di causalità ed elemento soggettivo (Ad. Plen. n. 7/2021). L’art. 2697 cod. civ. impone al danneggiato di provare tutti gli elementi della fattispecie. La tesi attorea presuppone l’identificazione dei responsabili degli sversamenti, da cui far discendere l’ordinanza ex art. 192 del Codice dell’ambiente; ma dalla richiesta di archiviazione penale emerge che le indagini non hanno consentito di identificarli, anche per l’assenza di telecamere. Difettano quindi nesso di causalità e colpa, non essendo predicabile una condotta inerte dell’ente a fronte della mancata identificazione dei responsabili.

Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile e, in ogni caso, rigettato nel merito, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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