Ordinanza sindacale di chiusura e sanzioni: riparto di giurisdizione (C.G.A.R.S. n. 811 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il sindaco ordina la chiusura di un esercizio commerciale per violazione delle distanze dai luoghi sensibili previste dal regolamento comunale non costituisce sanzione amministrativa accessoria, ma atto di ordinaria gestione riconducibile al governo del territorio. Ne deriva la giurisdizione del giudice amministrativo e la competenza del dirigente o funzionario, non del sindaco, con conseguente illegittimità dell’ordinanza adottata da quest’ultimo. L’ingiunzione di pagamento delle sanzioni pecuniarie contenuta nel medesimo provvedimento appartiene invece alla giurisdizione piena del giudice ordinario ai sensi della legge n. 689/1981, senza ulteriori distinzioni. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo avverso tali sanzioni è pertanto inammissibile per difetto relativo di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali maturati e riproponibilità nel termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comune di San Cataldo impugna la sentenza con cui il TAR Sicilia, sede di Palermo, sez. III, ha accolto il ricorso di un titolare di esercizio commerciale avverso un’ordinanza sindacale che gli imponeva la chiusura immediata dell’attività, entro ventiquattro ore dalla notifica, e il pagamento di due sanzioni pecuniarie, una elevata dal Comando di polizia municipale e l’altra dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura.
Il primo giudice aveva ritenuto illegittimo il provvedimento per essere stato adottato dal sindaco anziché dal dirigente competente. Il Comune appella deducendo l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione e la legittimità dell’intervento sindacale, riferito a esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tutela della salute e salubrità dell’ambiente urbano, in presenza di raccolta non autorizzata di scommesse in prossimità di luoghi sensibili. La parte vittoriosa in primo grado resiste chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la duplice natura del provvedimento impugnato: da un lato l’ordine di chiusura dell’attività, dall’altro l’ingiunzione di pagamento delle due sanzioni. Su questa distinzione si articola l’intero ragionamento, che conduce a un accoglimento solo parziale dell’appello.
Quanto all’ordine di chiusura, il CGA esclude anzitutto il dedotto difetto di giurisdizione. Non si tratta di sanzione amministrativa accessoria, bensì di un provvedimento comunale di ordinaria gestione. Il richiamo dell’appellante all’art. 54, comma 1, lett. a), del Tuel è giudicato incongruo, perché la finalità perseguita dal regolamento comunale che impone i limiti di distanza delle sale da gioco dai luoghi sensibili attiene anche all’ordinario governo del territorio, sotto il profilo della salvaguardia del contesto urbano. La giurisdizione resta dunque del giudice amministrativo.
Su questo stesso versante, la Corte condivide la conclusione del primo giudice: poiché non si tratta di sanzione accessoria in senso stretto ma di atto di ordinaria gestione, il provvedimento è di competenza dirigenziale. L’adozione da parte del sindaco integra quindi il vizio di incompetenza e il motivo di ricorso volto a farlo valere è fondato. I due motivi dell’appellante, su questo punto, non sono accolti.
Diversa è la soluzione per l’ingiunzione al pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il Collegio ritiene che, rispetto a essa, la giurisdizione vada declinata a favore del giudice ordinario, al quale va riconosciuta la giurisdizione piena ex legge n. 689/1981, senza distinzioni ulteriori che risulterebbero fuorvianti. La doglianza del Comune è quindi fondata limitatamente a questo profilo.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto relativo di giurisdizione, limitatamente all’impugnazione delle due sanzioni pecuniarie. Il giudizio sulle stesse potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni come proposte alla data di notifica del ricorso di primo grado, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. L’appello è respinto nel resto e le spese del doppio grado sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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