VIA assorbita nell’autorizzazione unica segue il regime di validità ed efficacia (TAR Campania n. 117 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità ambientale reso al termine della procedura di VIA e acquisito all’interno dell’autorizzazione unica ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003 costituisce apporto endoprocedimentale e non autonomo provvedimento. Esso ripete il regime giuridico dell’autorizzazione unica, compresi i termini di validità ed efficacia. Una volta confluita la VIA nell’AU, il sindacato sulla pretesa scadenza quinquennale del giudizio ambientale non può prescindere dall’impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico. Il ricorso che impugni il solo atto endoprocedimentale, omettendo di gravare l’autorizzazione unica non impugnata, è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota regionale con cui la Regione Campania ha ritenuto che il giudizio di valutazione di impatto ambientale relativo a un impianto eolico non avesse ancora iniziato a dispiegare la propria efficacia temporale quinquennale, non essendosi verificata l’immissione in possesso dei suoli da espropriare. Unitamente alla nota, il Comune ha impugnato il decreto dirigenziale regionale richiamato, la proroga del termine per l’emanazione del decreto di esproprio e il parere dell’Avvocatura regionale.
La controinteressata ha chiesto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato fosse deciso in sede giurisdizionale, donde il giudizio davanti al TAR. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’autorizzazione unica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, che configura l’autorizzazione come esito di un procedimento unico comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il rilascio dell’autorizzazione comprende i provvedimenti di valutazione ambientale.
Su questa base il TAR ritiene che legittimamente la VIA sia stata assunta nell’autorizzazione unica, nella quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’edilizia, delle attività produttive e delle espropriazioni.
Da ciò discende il principio centrale: l’assorbimento della VIA nell’autorizzazione unica comporta che la prima ripete il regime giuridico della seconda e i relativi termini di validità ed efficacia. Il Collegio precisa che il meccanismo opera anche prima della riforma del 2017 che ha introdotto il PAUR: il parere di compatibilità ambientale veniva acquisito quale apporto endoprocedimentale all’interno del procedimento unico indetto dall’autorità regionale competente in materia di energia ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003, con il modulo della conferenza di servizi.
Il procedimento si è quindi concluso con il rilascio dell’autorizzazione unica, provvedimento che non risulta impugnato e rispetto al quale il parere impugnato riveste natura endoprocedimentale. La censura sulla scadenza quinquennale del giudizio ambientale non può essere esaminata in via autonoma, perché colpisce un atto privo di lesività propria e ormai assorbito nel provvedimento conclusivo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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