Legittimazione ad agire delle associazioni locali in materia ambientale e rappresentatività (TAR Calabria n. 183 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente spetta alle associazioni locali a condizione che queste perseguano in via statutaria e in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, presentino un adeguato grado di rappresentatività e siano stabilmente radicate nell’area in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. La rappresentatività della collettività locale non può prescindere dalla considerazione, almeno indiziaria, del numero delle persone fisiche che compongono l’associazione: un numero esiguo di associati rispetto alla popolazione di riferimento è insufficiente a radicare la legittimazione. La mera vicinitas del singolo ricorrente rispetto al sito non basta, da sola, a fondare la legittimazione, occorrendo la deduzione di una situazione giuridica personale, concretamente qualificata e differenziata. Il difetto di legittimazione del ricorrente principale rende superfluo l’esame dell’intervento ad adiuvandum.
Il Fatto
Un’organizzazione di volontariato con sede in una frazione di un comune calabrese, unitamente a due cittadini, ha impugnato l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale con cui, in deroga alla disciplina sui rifiuti, è stata autorizzata una società a proseguire, in via d’urgenza, nella coltivazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, sino a una data prefissata o al raggiungimento di una volumetria determinata.
I ricorrenti hanno dedotto la carenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di contingibilità e temporaneità. La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva dell’associazione. Il Tribunale ha scrutinato l’eccezione in via preliminare, trattenendo la causa in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la legittimazione delle associazioni locali in materia ambientale è condizionata al perseguimento statutario e non occasionale degli obiettivi di tutela, all’adeguato grado di rappresentatività e alla stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui si trova il bene a fruizione collettiva che si assume leso, richiamando sul punto i propri precedenti sezionali e la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Il Tribunale applica quindi il criterio della consistenza numerica degli associati: la rappresentatività della collettività locale non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche che compongono l’ente. Nel caso concreto l’associazione risulta costituita da sette cittadini, numero di estrema esiguità rispetto alla popolazione della frazione e, a maggior ragione, del comune, e dunque non rappresentativo della comunità di appartenenza.
Il Collegio precisa che il dato sulla residenza degli associati nella frazione non è chiarito e che, in ogni caso, il giudizio di non rappresentatività regge sul piano numerico. Aggiunge, solo per completezza, che non risulta adeguatamente dimostrata l’effettiva vicinitas della frazione rispetto al sito della discarica, onere che incombe sul ricorrente.
Quanto ai due ricorrenti persone fisiche, il Tribunale rileva che essi non forniscono elementi idonei a inferire la legittimazione: la vicinitas è insufficiente a fondarla in automatico e manca la deduzione di una situazione giuridica personale, concretamente qualificata e differenziata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’esame sull’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum; le spese sono compensate in ragione della pronuncia di rito e delle circostanze oggettive della controversia.
Nota della Redazione
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