Nuova costruzione in legno e criterio funzionale: titolo edilizio e sanatoria (Cons. Stato n. 4346 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della qualificazione di un’opera come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, prevale il criterio funzionale su quello strutturale: assume rilievo decisivo la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con modifica dello stato dei luoghi, restando irrilevante il materiale utilizzato. L’opera che produce aumento di superficie e volumetria non può essere qualificata come pertinenza. Gli interventi realizzati su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale. La domanda di sanatoria presentata e definita dopo l’introduzione del gravame non paralizza l’efficacia dei provvedimenti sanzionatori, né giustifica un rinvio della decisione. La mancata esatta individuazione dell’area da acquisire non inficia l’ingiunzione a demolire, potendo essere compiuta con atti successivi di natura ricognitiva.

Il Fatto

Il Comune ha adottato due ordinanze-ingiunzione di demolizione nei confronti dei proprietari di una costruzione realizzata senza titolo edilizio. I destinatari hanno impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che ha respinto i ricorsi riuniti. La decisione è stata appellata al Consiglio di Stato.

In appello gli istanti hanno chiesto un rinvio per consentire la conclusione del procedimento di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Hanno inoltre contestato la qualificazione dell’opera, l’individuazione dell’area di sedime, l’asserito obbligo comunale di informare del vincolo sismico e la disparità di trattamento rispetto ad abusi limitrofi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio. Il Comune prima ha smentito l’esistenza della pratica di sanatoria, poi ha dedotto la formazione del silenzio-rigetto, non impugnato dagli appellanti. L’esito negativo risulta dalla documentazione depositata dalla stessa parte appellante. Non ricorrono pertanto le eccezionali ragioni per differire la decisione.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La censura poggia su una visione soggettiva dell’opera, contraria ai canoni elaborati dalla giurisprudenza in tema di qualificazione delle nuove costruzioni. Il criterio funzionale prevale su quello strutturale: irrilevante il materiale ligneo, l’opera che comporta trasformazione urbanistico-edilizia e modifica dello stato dei luoghi necessita di apposito titolo. L’ampliamento di un immobile abusivo ripete l’illegittimità dell’opera principale, e la destinazione pertinenziale è esclusa dall’aumento di superficie e volumetria.

Quanto all’individuazione dell’area, la giurisprudenza pacifica esclude che la mancata esatta identificazione costituisca ragione di illegittimità dell’ingiunzione: l’individuazione può avvenire con atti successivi, di natura dichiarativa e ricognitiva (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 2443/2026). Il Comune ha comunque indicato l’area tramite descrizione analitica e identificativi catastali.

Il motivo sul vincolo sismico è manifestamente infondato. L’art. 83, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non fonda alcun obbligo comunale di informazione: il regime dei suoli è conseguenza di atti la cui conoscenza è onere del proprietario. La conformità urbanistica dipende anche dalla disciplina sismica, la cui preventiva ricognizione spetta alla parte interessata tramite attestazione del proprio tecnico (artt. 34-bis e 36-bis d.P.R. n. 380/2001).

La censura di disparità di trattamento è parimenti infondata. Il provvedimento di demolizione ha natura vincolata; l’eccesso di potere è configurabile solo in presenza di assoluta identità di situazioni di fatto, con prova rigorosa a carico dell’interessato, e la legittimità dell’azione amministrativa non è inficiata da eventuali illegittimità commesse in altre situazioni. Il motivo sulle spese è subordinato all’accoglimento dei precedenti e ne segue il rigetto. L’appello è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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