Rappresentante sindacale in commissione di concorso e onere di prova dell’incidenza concreta (TAR Puglia n. 181 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La causa di incompatibilità prevista dall’art. 35, comma 3, lett. e), del d. Lgs. n. 165/2001, che esclude i rappresentanti sindacali dalle commissioni esaminatrici, è norma di carattere eccezionale e non tollera applicazione analogica né estensiva. La mera qualità di componente di una rappresentanza sindacale unitaria in capo a un commissario non integra da sola la fattispecie: occorre verificare in concreto se quello status abbia inciso sull’imparzialità del giudizio, orientandolo in favore di un candidato. L’amministrazione che annulla in autotutela la procedura deve quindi dare conto di elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza esercitata. In difetto di tale verifica, il provvedimento di annullamento è illegittimo per carenza di presupposti e l’annullamento della selezione è caducato, con ripristino dello status quo anteriore.
Il Fatto
Il Comune aveva indetto una procedura selettiva per curricula e colloquio, finalizzata all’acquisizione con contratto di lavoro autonomo di un esperto amministrativo contabile. La ricorrente aveva partecipato e si era classificata prima nella graduatoria di merito all’esito del colloquio orale, risultando vincitrice.
Con successiva determinazione il Comune annullava l’intera procedura, ravvisando una violazione dell’art. 35, comma 3, lett. e), del d. Lgs. n. 165/2001: un componente della Commissione esaminatrice ricopriva anche il ruolo di componente della locale rappresentanza sindacale unitaria. La ricorrente ha impugnato l’annullamento, contestando la falsa applicazione della norma e chiedendo la condanna dell’amministrazione, ex art. 30, comma 2, c.p.a., a concludere il procedimento selettivo. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato l’ha accolta in appello ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e individua due orientamenti contrapposti. Secondo la lettura più rigorosa, seguita dal Comune, il disposto normativo imporrebbe di escludere in astratto e sic et simpliciter i rappresentanti sindacali dalle commissioni, essendo lo status di per sé incompatibile. Secondo la diversa impostazione, la norma opera solo quando la nomina di uno dei soggetti indicati sia idonea a inficiare il giudizio della commissione e la complessiva imparzialità della procedura.
Il Tribunale aderisce al secondo orientamento, ritenuto allo stato prevalente. Il percorso argomentativo si fonda su quattro passaggi. Anzitutto, la norma è di carattere eccezionale e interferisce con libertà costituzionalmente tutelate, sicché va interpretata in modo strettamente funzionale alla finalità perseguita, ponderando imparzialità e accesso agli uffici pubblici. In secondo luogo, la tassatività delle cause di incompatibilità esclude applicazioni analogiche o estensive, a tutela della certezza dell’azione amministrativa e della stabilità delle commissioni.
In terzo luogo, l’incompatibilità non può essere applicata in modo meramente formalistico: occorre accertare se la situazione concreta sia idonea a incidere sul giudizio. Infine, devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti che dimostrino l’influenza esercitata dal commissario in favore di un candidato.
Applicando tali coordinate al caso, il Collegio rileva che era pacifico lo status sindacale del componente della commissione. Manca tuttavia alcun riscontro, anche presuntivo, di un condizionamento sugli esiti della selezione: il provvedimento impugnato e le difese dell’amministrazione si limitano alla qualità soggettiva rivestita dal commissario, senza alcuna verifica in concreto dell’incidenza. Il motivo è quindi accolto, con assorbimento di ogni ulteriore argomento.
La determinazione di annullamento è caducata e, per l’effetto, si ripristina lo status quo anteriore. Le spese sono integralmente compensate per la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.
Nota della Redazione
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