Trasferimento ex art 33 comma 5 l 104/1992 e ausilio dei familiari (TAR Basilicata n. 332 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La locuzione «ove possibile» contenuta nell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 va riferita esclusivamente all’oggettiva impossibilità per l’amministrazione di concedere il trasferimento per comprovate esigenze organizzative o di servizio. Le esigenze di servizio non possono essere richiamate in modo generico né fondarsi su mere valutazioni sulle scoperture di organico, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi. La presenza di altri familiari idonei a prestare assistenza al disabile non giustifica di per sé sola il diniego del beneficio, essendo venuto meno il requisito dell’esclusività dell’assistenza. Tale presenza può tuttavia essere apprezzata nella ponderazione degli interessi quale ulteriore e concorrente giustificazione del rigetto. Il diniego è legittimo quando l’amministrazione lo sorregga su dati numerici oggettivi e attuali sulla consistenza del reparto e su una motivazione che dia conto degli elementi istruttori raccolti.
Il Fatto
Il ricorrente, finanziere scelto in forza al nucleo mobile di una compagnia della Guardia di finanza, ha presentato istanza di trasferimento con carattere di temporaneità presso altra sede, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, per prestare assistenza al fratello in situazione di grave disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della medesima legge.
Il Comando interregionale dell’Italia meridionale ha respinto l’istanza. Nella motivazione ha richiamato il saldo negativo di personale della compagnia di provenienza nel comparto interessato, il contesto provinciale parimenti deficitario e la presenza in loco della madre e di altri due germani del militare, ritenuti idonei a fornire l’assistenza. Il ricorrente ha impugnato la determina unitamente ai pareri gerarchici e agli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La domanda cautelare è stata accolta in primo grado e la decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato in appello cautelare. Il ricorso è affidato a due motivi, di censura istruttoria e motivazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato sull’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992. L’«ove possibile» è clausola che opera sul solo piano dell’oggettiva impossibilità organizzativa, non su quello della mera opportunità. Le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate né fondate su valutazioni indistinte sulle carenze di organico; richiedono un’indicazione concreta di elementi ostativi. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, sez. I, n. 1368 del 2024 e Cons. Stato, sez. III, n. 9322 del 2024.
Il Tribunale affronta poi il tema dei familiari. La presenza di altri soggetti potenzialmente idonei all’assistenza non basta, da sola, a fondare il diniego, poiché l’attuale formulazione della norma non richiede più l’esclusività dell’assistenza. Viene richiamato TAR Lazio, sez. IV, n. 9226 del 2026. Il Collegio ricorda come l’eliminazione dell’inciso relativo alla continuità abbia fatto venir meno uno dei presupposti un tempo necessari a giustificare l’istanza, secondo Cons. Stato, sez. II, n. 2341 del 2022 e TAR Trento, sez. I, n. 174 del 2020. L’esistenza di congiunti non oggettivamente impossibilitati resta perciò elemento apprezzabile nella ponderazione, non ragione autosufficiente di rigetto.
Su queste basi il ricorso è dichiarato infondato. Il Collegio individua due profili convergenti, correttamente valutati dall’amministrazione. Il primo attiene alla situazione gravemente deficitaria dell’organico del reparto di provenienza, documentata dai pareri del reparto e del comando provinciale acquisiti al procedimento. Il comando provinciale indica una deficienza delle risorse effettive pari al 26 per cento, con ulteriore riduzione prevista per congedi e trasferimenti per piano degli impieghi; ciò, ad avviso del Tribunale, integra quella indicazione concreta richiesta dalla giurisprudenza.
Il secondo profilo concerne l’esistenza di stretti congiunti coabitanti o residenti in zona, in grado di prestare assistenza. Il Collegio chiarisce che l’amministrazione non ha trattato tale circostanza come ragione di per sé ostativa, ma come ulteriore elemento istruttorio idoneo a orientare la volontà provvedimentale. Le deduzioni del ricorrente sull’indisponibilità dei congiunti sono respinte: non è stato provato, con il rigore richiesto dall’esigenza di evitare condotte elusive dei presupposti dell’istituto, il carattere oggettivo ed assoluto degli impedimenti addotti.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti.
Nota della Redazione
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