Trasferimento d’autorità del militare e azione di accertamento a tutela dell’interesse legittimo (TAR Trentino-Alto Adige n. 314 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare integra un ordine, rispetto al quale l’interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede assume rilevanza di mero fatto, in ragione dell’ampia discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione. A fronte di tale potere organizzatorio la posizione del pubblico dipendente è di interesse legittimo, tutelabile mediante l’azione di annullamento nel termine decadenziale. Decaduto dall’impugnazione, il ricorrente non può riproporre le medesime censure sotto forma di azione di accertamento volta al ripristino della sede originaria, perché l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. vieta al giudice di conoscere dell’illegittimità di atti che avrebbero dovuto essere impugnati. Le istanze di autotutela hanno valore di mera sollecitazione e non generano alcun obbligo di provvedere, né un silenzio-inadempimento impugnabile.

Il Fatto

Un appartenente all’Arma dei Carabinieri, in servizio presso un reparto del Centro Carabinieri, subiva insulti e aggressioni da un subordinato. In esito alla proposta del Comandante di reparto e al nullaosta dell’autorità giudiziaria militare, il Comando Generale avviava un procedimento di trasferimento, accordando al militare facoltà di accesso e di memoria. Le memorie difensive contestavano la responsabilità dei fatti e indicavano un mero gradimento per una sede alternativa in caso di movimento.

Con provvedimento il militare veniva trasferito per incompatibilità ambientale presso la Legione Trentino-Alto Adige. Non impugnato quel provvedimento, seguiva un’istanza di riesame, definita in senso confermativo, e poi, dopo l’archiviazione penale e disciplinare, una diffida al ripristino della sede originaria rimasta senza riscontro. Il militare impugnava così il trasferimento e il silenzio, chiedendo l’accertamento del diritto al ripristino della posizione precedente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività. Il provvedimento di trasferimento risulta notificato e mai impugnato; il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni, con violazione dell’art. 29 cod. proc. amm. La domanda di annullamento è pertanto irricevibile.

La decadenza preclude la trasposizione delle medesime censure in un’azione di accertamento della pretesa al ripristino. Il Collegio richiama l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che vieta la dissociazione tra azione di mera accertamento e atto da eliminare, per evitare l’elusione del termine decadenziale, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto. La posizione del ricorrente è di interesse legittimo, tutelabile solo con l’ordinaria azione di annullamento.

Il trasferimento d’autorità, osserva il Tribunale, ripete i tratti dell’atto autoritativo avente natura di ordine, come affermato dalla giurisprudenza del Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3118 e Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239: esso è sottratto all’applicazione della normativa sul procedimento e non richiede particolare motivazione, non avendo carattere sanzionatorio. Di qui l’inammissibile la domanda di accertamento sul ripristino.

Quanto al silenzio, il Collegio lo qualifica come silenzio-inadempimento e non rigetto. Le istanze di autotutela costituiscono mera sollecitazione e non generano obbligo di provvedere, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata. Diversamente, si eluderebbero i termini di impugnazione mediante un’istanza all’Amministrazione. Il ricorso avverso il silenzio è quindi inammissibile, con assorbimento delle ulteriori deduzioni e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *