Costo manodopera e monte ore contrattuale nella verifica di anomalia (TAR Lombardia n. 3787 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il costo della manodopera, ai fini della verifica di anomalia dell’offerta, si determina moltiplicando il costo orario medio — ottenuto dividendo il costo annuo del personale per le ore annue mediamente lavorate, cioè le ore effettive — per il monte ore contrattuale offerto in gara, e non per il monte ore effettivo. Il monte ore effettivo può operare come divisore per calcolare un costo orario più elevato, idoneo a coprire le sostituzioni per ferie, festività e malattia; il moltiplicatore resta però il tempo che l’appaltatore si è impegnato a erogare. È pertanto illegittimo il giudizio di congruità che recepisca un calcolo ibrido, nel quale i ratei per ferie e permessi siano computati nel costo orario e, al contempo, il monte ore contrattuale sia sovrapposto a quello effettivo. Ne deriva un’offerta affetta da insostenibilità economica, con obbligo di esclusione dell’operatore e difetto di istruttoria della stazione appaltante.

Il Fatto

Il Consorzio convenuto, per conto di un Comune, bandiva nel 2022 una procedura aperta per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di durata quadriennale. All’esito della valutazione delle offerte la società ricorrente si collocava al primo posto; seguiva la verifica di anomalia con esito positivo e l’aggiudicazione definitiva. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione. Il TAR accoglieva il ricorso con sentenza del 2023, annullando l’aggiudicazione e imponendo alla stazione appaltante di riesercitare il potere, riformulando la graduatoria; la decisione era confermata in appello.

La stazione appaltante riformulava quindi la graduatoria e aggiudicava l’appalto alla controinteressata. La ricorrente, divenuta seconda graduata, impugnava la nuova aggiudicazione e gli esiti della rinnovata verifica di anomalia. Con una precedente sentenza il TAR accoglieva in parte i motivi aggiunti, ravvisando il mancato rispetto delle tabelle ministeriali sul costo del personale e ordinando una nuova valutazione della spesa. Esperita la nuova verifica, la stazione appaltante confermava l’aggiudicazione: da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio precisa anzitutto i confini del sindacato sul giudizio di anomalia. La valutazione ha natura globale e sintetica, ma ciò non esclude l’analisi delle singole voci di costo; il sindacato è ammissibile quando il giudizio si concentri proprio sulla voce del costo del personale. Richiamata la giurisprudenza amministrativa in materia, il TAR applica il principio della ragione più liquida e ritiene fondata la censura relativa alla quantificazione del costo complessivo del personale.

Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra monte ore contrattuale, teorico ed effettivo. Il monte ore contrattuale esprime la prestazione dovuta dall’appaltatore verso la stazione appaltante; le ore effettive rilevano come divisore per ottenere un costo orario più elevato, capace di coprire le sostituzioni. Il costo della manodopera va dunque determinato sulle ore contrattuali offerte, non sulle ore lavorate: solo queste ultime esprimono il tempo reale del servizio assunto. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che l’aggiudicataria ha computato i ratei per ferie e permessi nel costo orario mensile, così sottostimando il valore al netto; ha inoltre sovrapposto monte ore contrattuale ed effettivo per alcuni addetti, come emerge dal raffronto tra le ore indicate per il presidio del centro di raccolta e il minimo imposto dal capitolato. Ne risulta un calcolo ibrido, con un impegno contrattuale del tutto incerto.

Il costo della manodopera così prospettato è quindi affetto da mancanza di serietà e insostenibilità economica. L’operatore avrebbe dovuto essere escluso; il giudizio di congruità è illegittimo per difetto di istruttoria e irragionevolezza. Il ricorso è accolto con annullamento della determina di aggiudicazione e dei verbali di gara; le ulteriori censure sono assorbite e la domanda risarcitoria improcedibile per l’effetto satisfattivo della caducazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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