Trasferimento d’autorità del militare e proporzionalità della sede di destinazione (TAR Lombardia n. 3238 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del personale militare costituisce esercizio di ampia discrezionalità organizzativa, sottratto alla normativa generale sul procedimento e non avente natura sanzionatoria. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto all’accertamento dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e alla proporzionalità del rimedio adottato. La scelta della sede di destinazione deve realizzare il minor sacrificio possibile per il dipendente, bilanciando le esigenze funzionali dell’Arma con quelle familiari. La situazione di handicap di un congiunto non determina automaticamente illegittimità del trasferimento: occorre dedurre concretamente l’inconciliabilità tra la sede assegnata e le specifiche esigenze di assistenza, salve comunque le primarie esigenze organizzative della forza armata.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, comandante di Stazione, riceveva l’avvio di un procedimento finalizzato al trasferimento d’autorità per asserita incompatibilità ambientale e funzionale. L’Amministrazione contestava l’avvio di una relazione sentimentale con una donna legata a un pregiudicato del territorio e l’abbandono, senza autorizzazione, dell’alloggio di servizio. Con provvedimento del 09.06.2023 il trasferimento veniva disposto presso la Segreteria e Personale di un Comando Provinciale, senza alloggio.
Respinta l’istanza cautelare in primo grado, il Cons. Stato con ordinanza n. 148/2024 riformava parzialmente la decisione, giudicando motivato il trasferimento ma non la scelta della sede, in contrasto con il principio di proporzionalità e del minimo mezzo. A seguito del riesame, l’Amministrazione confermava il trasferimento ma individuava una sede più vicina. Il ricorrente impugnava la nuova determina del 28.02.2024, deducendo violazione del principio di proporzionalità, difetto di bilanciamento con le esigenze familiari e omessa ponderazione della condizione di handicap di una figlia minore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare alla sede assume rilevanza di mero fatto, stante l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione (Cons. St., sez. IV, n. 3118 del 24.5.2018). Tali atti sono connessi alle esigenze organizzative, non richiedono particolare motivazione e non hanno carattere sanzionatorio. Il compito del giudice si limita al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio (Cons. St., sez. IV, n. 239 del 17.1.2018).
Il Tribunale contempera tale orientamento con il principio generale dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e con l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentt. nn. 113/1997, 197/1994, 17/1991): l’ordinamento militare non è impermeabile al sindacato del giudice (Cons. Stato, sez. IV, n. 8010/2010). Il sindacato approfondito sulla motivazione è però esercitabile solo se il militare deduca elementi che smentiscano in toto le esigenze affermate dall’Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 3261/2018).
Applicando tali coordinate, il Collegio esclude la violazione del principio di proporzionalità. Dopo il riesame, la nuova sede dista 43 km da quella di provenienza e circa 30 km dalla residenza del ricorrente, a fronte dei circa 170 km della destinazione iniziale. La localizzazione bilancia congruamente le opposte esigenze, familiari e funzionali, perseguendo la sterilizzazione del fattore di incompatibilità tramite il minor sacrificio possibile.
Quanto alla condizione di handicap della figlia minore, il Collegio riconosce che le esigenze di assistenza familiare costituiscono una rara ipotesi in cui le private esigenze possono limitare quelle dell’Amministrazione militare, essendo disciplinate dalla legge n. 104/1992 e dall’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001. Restano tuttavia salve le primarie esigenze organizzative della forza armata, in un bilanciamento degli opposti interessi (TAR Lazio, sez. I-bis, n. 5223 del 14 marzo 2024). Il ricorrente si è limitato a dedurre l’handicap senza indicare le ragioni di inconciliabilità tra la sede e le specifiche esigenze di cura. Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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