Onere probatorio della qualità di erede nell’azione di restituzione del fondo espropriato (TAR Sicilia n. 2112 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi propone domanda di restituzione del fondo illegittimamente espropriato sine titulo, assumendo la qualità di erede dell’originario proprietario, deve allegare e provare la propria legittimazione successoria, ossia il decesso dell’autore e il proprio titolo di erede ai sensi dell’art. 565 c.c. e ss. Tale onere è assolto con la produzione degli atti dello stato civile e non con la sola denuncia di successione. La dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 non costituisce di per sé prova della qualità di erede, esaurando i propri effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione. La contumacia del convenuto non rende non contestati i fatti allegati, né altera la ripartizione degli oneri probatori. La titolarità della posizione soggettiva dedotta è elemento costitutivo del diritto e la sua mancata prova determina il rigetto della domanda.
Il Fatto
Le ricorrenti, quali eredi dell’originario proprietario, agivano per la condanna del Comune alla restituzione del fondo, previa riduzione in pristino e demolizione delle strutture sportive realizzate, con risarcimento del danno per il periodo di occupazione. In via gradata chiedevano l’accertamento dell’obbligo dell’ente di acquisire il fondo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Il fondo, destinato dallo strumento urbanistico a strutture sportive, era stato interessato da procedure espropriative per la realizzazione di strade e impianti sportivi. Il Comune non si costituiva in giudizio, benché ritualmente evocato, e la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 30 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso per difetto di prova del diritto di proprietà in capo alle ricorrenti, quale fatto costitutivo del diritto dedotto. Le eredi non hanno prodotto i certificati dello stato di famiglia, le dichiarazioni di successione né le dichiarazioni sostitutive rese in ordine al legame di parentela con l’originario proprietario. In atti risulta il solo verbale di immissione in possesso, dal quale emerge esclusivamente il nome dell’originario titolare.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, n. 13738 del 2005; Sez. VI, n. 868 del 2017), secondo cui chi agisce nella qualità di erede deve provare il decesso dell’autore e la propria qualità successoria ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’onere non è assolto con la denuncia di successione, ma con gli atti dello stato civile idonei a desumere il rapporto di parentela. Quanto all’accettazione tacita dell’eredità, l’esperimento di azioni giudiziarie di rivendica o difesa della proprietà la presuppone, ai sensi dell’art. 476 c.c.
Il Collegio ribadisce che la contumacia del convenuto non rende non contestati i fatti allegati e non esonera l’attore dalla prova dei fatti costitutivi, richiamando Cass. civ., Sez. Un., n. 2951 del 2016. Il riparto probatorio resta regolato dall’art. 64 c.p.a., che pone a carico delle parti l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità.
Quanto al profilo documentale, la Corte ricorda che i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito sono perentori e il deposito tardivo è ammesso solo nei casi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 916 del 2013). Le dichiarazioni sostitutive, inoltre, non valgono come prova della qualità di erede, esaurendo i loro effetti nei rapporti con la P.A. (Cass. civ., Sez. Un., n. 12065 del 2014; Sez. III, n. 8880 del 2022).
La domanda è quindi rigettata. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione dell’ente intimato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 476 c.c. – Accettazione tacita
- Art. 565 c.c. – Categorie dei successibili
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova