Legittimità dei quiz a risposta multipla e univocità della soluzione nelle prove concorsuali (TAR Lazio n. 11996 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il ricorso a quiz a risposta multipla nelle procedure selettive pubbliche, purché tra le opzioni proposte vi sia un’unica risposta chiaramente esatta. La univocità della soluzione va valutata alla luce del tenore letterale del quesito, della disposizione normativa di riferimento e del contesto professionale per il quale la selezione è bandita. Non è richiesto che il testo del quesito riproduca integralmente la formulazione normativa, essendo sufficiente che la scelta sia univoca e ben perimetrata rispetto alla disciplina positiva, che il candidato deve dimostrare di conoscere. La capacità di individuare la risposta corretta, scartando distrattori e soluzioni meno precise, costituisce legittimo oggetto di valutazione della preparazione concorsuale. In materia di notificazione degli atti tributari, l’inesistenza della notificazione degli atti impositivi o della riscossione, priva degli elementi essenziali ovvero effettuata verso soggetti giuridicamente inesistenti, non è sanabile dal raggiungimento dello scopo e ne comporta l’inefficacia, ai sensi dell’art. 7-sexies della legge n. 212/2000.
Il Fatto
Con bando dell’11 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, da svolgersi mediante un’unica prova scritta consistente in 75 quesiti a risposta multipla. La candidata, concorrente per i posti disponibili nella Regione Emilia Romagna, ha conseguito il punteggio di 21/30, risultando idonea ma non vincitrice. Ha pertanto impugnato la graduatoria, contestando la formulazione di due quesiti (nn. 5 e 62) che, a suo dire, sarebbero risultati ambigui e privi di un’univoca soluzione, avendole impedito di ottenere il punteggio pieno e aumentare le proprie chances assunzionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che un migliore collocamento in graduatoria costituisce un’utilità concreta, anche in vista di un possibile scorrimento della stessa. Nel merito, la domanda è stata tuttavia giudicata infondata.
Quanto al quesito n. 5, concernente l’impugnazione delle deliberazioni assembleari invalide, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’uso dei quiz è legittimo a condizione che vi sia un’unica risposta chiaramente esatta. La risposta corretta, indicata dalla Commissione, era quella riferita ai soli condomini assenti o dissenzienti, come desumibile dall’art. 1137 cod. civ.. Il Tribunale ha escluso la rilevanza delle argomentazioni sulla nullità delle deliberazioni, ritenendole ultronee rispetto al tenore testuale del quesito, che andava interpretato con logica e ragionevolezza anche in ragione del profilo professionale da selezionare.
In relazione al quesito n. 62, riguardante l’inesistenza della notificazione di un atto recettizio, il Collegio ha osservato che il quesito riproduceva il portato dell’art. 7-sexies della legge n. 212/2000, disposizione inserita nello Statuto del contribuente e rientrante nella materia del diritto tributario oggetto di prova. Il riferimento all’atto recettizio e al termine di decadenza dell’accertamento avrebbe dovuto rendere evidente al candidato che si trattava di atti impositivi o di riscossione. Per tali atti, la disciplina speciale prevede che l’inesistenza della notificazione, nelle ipotesi descritte, non sia sanabile dal raggiungimento dello scopo e ne comporti l’inefficacia.
La sentenza ha quindi concluso che l’azione amministrativa era scevra dai vizi lamentati, poiché la preparazione dei candidati può legittimamente essere valutata anche con riguardo alla capacità di focalizzare l’attenzione sulla domanda e di ricollegarla alla specifica disciplina di riferimento, evitando di individuare possibili distrattori. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite per la natura e la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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